Sentenze

Tribunale Ordinario di Verona – Sentenza n. 4/2015 del 8.01.2015 (Dott. Martoro)

Usucapione

TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA

II Giudice, all’esito della Camera di consiglio, pronuncia la seguente

SENTENZA

Nella causa promossa da:

N. R., nato a Grezzana (Vr) il  ed ivi residente in via , c.f. , con gli avv.ti M. V. G. ed E. L. del foro di Verona; attore

contro

omissis

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

osservato, in via preliminare, che non si procede all’esposizione della parte narrativa della lite, atteso che l’art. 281 sexies cod. proc. civ. dispone espressamente che il giudice pronunci sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e solo “della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.

Richiamato, in fatto, il contenuto narrativo dell’atto di citazione, notificato ai convenuti ritualmente e per pubblici proclami;

ritenuto, che alla prima udienza tenutasi il 23 aprile 2014 si costituivano i convenuti N. Maria, Anna, Assunta, Daniela, Dino, Lucio, Flavio, Paola, Lorenza, Giuseppe, Lucia e T. Maria mentre nessuna si costituiva per gli altri convenuti che, quindi, venivano dichiarati contumaci.

A norma dell’art. 1158 cod. civ. la proprietà dei beni immobili si acquista in virtù del possesso continuato e non interrotto per 20 anni.

Chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del “corpus” ma? anche nell’ “animus” tuttavia quest’ultimo elemento può essere desunto in via presuntiva dal primo se vi è stato svolgimento di attività corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà (Cfr. Cass Civ. n. 14092/10).

Deve inoltre dimostrare tutti i requisiti del possesso necessari per l’usucapione, tra cui fa durata del possesso medesimo per il periodo prescritto dalia legge.

Ciò è giustificato dalla regola generale sull’onere probatorio di cui all’art. 2697 cod.civ. secondo cui chi intende far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti costituivi dello stesso.

Osservato, che i testi D.P.L. e T. Angelo, rispettivamente vicino di casa e cognato dell’attore, dichiaravano che il sig. N. R. da oltre un ventennio possiede ed utilizza gli immobili censiti al catasto terreni del comune di Grezzana (Vr) loc. Alcenago, Curva delle Olivare al Foglio 22 m.n. 112, m.n. 354 e m.n. 436.

Alla luce di quanto su esposto, la domanda va accolta, considerato che l’attore con la documentazione prodotta e le prove orali ha dimostrato il fondamento della propria richiesta;

Per quel che attiene le spese di lite, tenuto conto dell’oggetto del processo (usucapione), si ritiene equo non condannare le parti convenute alla rifusione delle spese legali.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa respinta, accoglie la domanda e, per l’effetto, dichiara l’intervenuta usucapione ai sensi dell’art. 1158 del cod. civ. in capo al sig. N. R. dei terreni censiti al catasto terreni del comune di Grezzana (Vr) al Foglio 22 m.n. 112, m.n. 354em.n. 436;

ordina al Direttore dell’Agenzia del Territorio, con esonero di ogni responsabilità, la trascrizione della presenta sentenza.

Così deciso, in Verona, il 7 gennaio 2015

Il Giudice

Dott. Maurizio Martoro

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