Sentenze

Tribunale di Udine, Sez. II Civile – Sentenza n. 1070/2016 del 31.08.2016 (Dott. L. Massarelli)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Udine
Sezione seconda civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lorenzo Massarelli ha pronunciato la seguente

SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. XXX promossa da:
T. T. (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. Z. C.

ATTORE

contro

L. R. DI S. C. SAS (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. I. L. e dell’avv. M. F.;
D. A. (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. F. M.

CONVENUTI

Z. L. (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. F. M.

TERZO CHIAMATO IN CAUSA

CONCLUSIONI

Per parte attrice:
“Accertare e dichiarare l’illegittimità della condotta tenuta dalla L. R. di S. C. Sas e del sig. D. A. ai danni della sig.ra T. T. e per l’effetto condannare i predetti, in via solidale tra loro, al pagamento a titolo di risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi dall’attrice la complessiva somma di € 30.000 o di quella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, oltre agli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dì del dovuto all’effetivo soddisfo.
Spese rifuse”
Per L. R. Sas:
“Previo rigetto di ogni avversaria domanda, istanza ed eccezione,
In via preliminare: accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione passiva della convenuta L. R. sas di C. S. in relazione alla causa petendi introdotta da parte attrice per le motivazioni di cui in premessa della comparsa di costituzione e risposta e dell’atto di citazione per chiamata in causa.
Nel merito, in via principale: respingersi le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto per le motivazioni di cui in premessa della comparsa di costituzione e risposta e dell’atto di citazione per chiamata in causa.
Nel merito in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento totale e/o parziale della domanda attorea, condannarsi i signori D. A. e Z. L. ciascuno per i propri titoli e/o in via solidale tra loro, a tenere indenne e manlevata dalle richieste dell’attrice la convenuta L. R. sas per i titoli dedotti in causa.
Nel merito in via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento totale e/o parziale della domanda attorea anche nei confronti della convenuta L. R. di C. S. sas, graduarsi la responsabilità di questi ultimi al minimo per le motivazioni di cui in premessa della comparsa di costituzione e risposta e dell’atto di citazione per chiamata in causa.
In via riconvenzionale: condannarsi la signora Z. L. alla rifusione delle spese sostenute pari ad € 5.000,00 oltre al risarcimento dei danni subiti dalla L. R. sas, in via equitativa nella somma di € 40.000,00 o nella diversa maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa.
In ogni caso spese, diritti ed onorari di lite interamente rifusi e/o parzialmente compensate.
In via istruttoria: ammettersi le prove richieste nelle memorie ex art. 183 VI comma nn. 2 e 3 c.p.c. limitatamente alle istanze istruttorie richieste non ammesse.”
Per D. A.:
“Nei confronti della sig.ra T., respingere ogni domanda in quanto infondata per i motivi su esposti.
Nei confronti della L. R. Sas,
in via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione passiva del D. per quanto concerne i rapporti e gli eventuali danni derivanti dal contratto d’affitto d’azienda stipulato dalla L. R. S.a.s. e la sig.ra Z. L.;
in via principale, respingere tutte le domande in quanto infondate”
Per Z. L.:
“Nei confronti della L. R. Sas,
in via preliminare dichiarare inammissibile la domanda riconvenzionaloe per i motivi sopra esposti; in via principale, respingere tutte le domande in quanto infondate”
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
T. T. (comodatario) ha stipulato con D. A. (comodante) un contratto di comodato avente ad oggetto un’unità immobiliare ad uso abitativo sita al piano primo di un edificio, vigente fino al 31.1.2019. All’unità si poteva accedere solo tramite i locali adibiti a bar-ristorante, posti al piano terra, di proprietà di Z. L. ed a loro volta oggetto di separato contratto di affitto d’azienda stipulato con terzi.
Lamenta che l’affittuario di tali locali (“L. R. di C. S. S.a.s.” – d’ora in poi: “L. R.”) ed il sig. D. il 17.9.2013 hanno sostituito arbitrariamente le serrature delle porte a piano terra, impedendole così accesso e recesso all’appartamento soprastante ed obbligandola a trovare una sistemazione alternativa.
Chiede dunque la condanna dei convenuti al risarcimento del danno patrimoniale emergente (costi della nuova locazione ed accessori) e del danno non patrimoniale.
L. R. si costituisce, esponendo che in sede di stipula del contratto d’affitto l’appartamento posto al piano primo era stato indicato come pertinenza dell’azienda, e la constatata presenza in esso dell’attrice giustificata con l’esistenza (nel compendio aziendale) proprio di un rapporto di lavoro con l’attrice. Lamenta di essere rimasta all’oscuro dell’esistenza del separato contratto di comodato; rileva di aver interrotto il rapporto di lavoro con l’attrice il 18.6.2013 ed afferma che questa le aveva assicurato lo sgombero dell’appartamento entro pochi giorni.
Chiede dichiararsi la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alla domanda attorea; chiama in causa Z. L., titolare dell’azienda affittata; in via riconvenzionale chiede: a) che questa e D. A. la tengano indenne da ogni ipotesi di accoglimento della domanda attorea; b) che Z. L. venga condannata a risarcirle il danno cagionato per la necessità di ripianare debiti contratti dalla precedente gesione aziendale e per averla indotta a recedere in anticipo dal contratto d’affitto.
Si costituiscono D. A. e Z. L. contestando ogni avversaria deduzione ed eccependo l’inammissibilità delle domande loro rivolte da L. R..
Acquisiti i documenti prodotti, assunte le prove ammesse, la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 11.4.2016, sulle conclusioni di parte in epigrafe trascritte.

MOTIVI DELLA DECISIONE
In Varmo, fraz. Romans, via delle sorge un edificio a due piani (villa con porticato).
Il piano terra, di proprietà di Z. L., ospita un ristorante/bar (insegna L. R.); anche la relativa azienda è di proprietà della Z..
Il piano primo, di proprietà di D. A. (coniuge della Z.), è ad uso abitativo.
Non esisteva, all’epoca di fatti, un separato accesso al piano primo, per giungere al quale si doveva passare:
– o dalla porta del cortile esterno tramite la cucina;
– o dal bar che ha l’acccesso in strada,
– o dalla sala ristorazione che ha parimenti l’accesso in strada,
– oppure da altra porta che dà al cortile nel settore dei magazzini (teste V.).
L’attrice ha svolto mansioni di cuoca nell’azienda in parola, assumendo un rapporto di associazione in partecipazione con la Z.. Tale fatto è provato perché affermato da L. R. e mai contestato da alcuno; del resto alcuni rappresentanti di società distributrici di vini e prodotti del ramo erano alla ricerca dell’attrice, per ottenere il saldo di debiti da questa maturati prima dell’affitto (teste V.), a conferma della sua attiva presenza nella gestione aziendale pregressa.
Con contratto del 6.2.2013 D. A. ha concesso all’attrice in comodato l’appartamento al piano primo (doc. 1 attrice), per una durata di sei anni.
Con contratto del 29.4.2013 (decorrenza 5.5.2013) Z. L. ha affittato a “L. R.” la propria azienda avente ad oggetto l’attività di bar ristorante (Trattoria L. R.), comprensiva delle unità immobiliari unicate nel Comune di Varmo di proprietà della parte affittante e censite al NCEUF. 12 m. 282 sub. 4 via delle Sorgive 11, piano S1 – T – Cat. C/1 classe 3 – consistenza mq 260 (…) e F. 12 m. 282 sub. 5 via delle , piano T – Cat. C/6 classe 4 – consistenza mq 14 e relativa pertinenza al catasto terreni, in cui si svolge l’attività dell’azienda e quindi beni strumentali della stessa. (doc. 1 L. R.).
Esisteva comunque un accordo fra L. R. e attrice secondo cui quest’ultima avrebbe contribuito alle spese generali di elettricità e gas (legati all’esistenza di impianti centralizzati per tutto l’edificio) versando € 100-200 al mese (teste C.).
Il 21.5.2013 L. R. ha assunto l’attrice in prova per trenta giorni; non superato il periodo, il rapporto si è risolto il 20.6.2013 (doc. 7 L. R.).
Da quel momento l’attrice non ha più lavorato per L. R., ma ha continuato ad utilizzare l’appartamento al piano primo, attraversando a suo piacimento i locali a piano terra (teste V.).
A quel punto la sig.ra C., legale rappresentante di L. R., ha chiesto all’attrice di riconsegnare le chiavi di accesso, apprendendo che però questa aveva un vero e proprio contratto di comodato col sig. D. (teste V.).
La sig.ra C. si è allora informata presso il sig. D. su come comportarsi con l’attrice; questi poco dopo (agli inizi di luglio) ha avuto una discussione con quest’ultima in cortile, in cui la sig.ra T., arrabbiata, ad un certo punto ha detto “me ne vado” (teste V.; de relato, teste C.).
Il sig. D. ha allora assunto l’iniziativa, d’accordo con la sig.ra C., di cambiare tutte le serrature del piano terra; ciò è avvenuto il 17.9.2013, con l’ausilio di un fabbro ed alla presenza del sig. D. e della sig.ra C. (interrogatorio formale C.; teste V.; teste C.).
Nel periodo che va da luglio a settembre l’attrice ha utilizzato sempre meno l’appartamento in esame, dicendo che “in quel periodo stava da qualcun altro per essere più comoda col suo nuovo lavoro” (teste V.).
Ciò premesso, la domanda attorea va respinta.
Il quadro probatorio emerso nel corso dell’istruttoria mostra infatti che il contratto di comodato oggi azionato non era fine a sé stesso, ma era collegato allo svolgimento, da parte della comodataria, di una funzione lavorativa all’interno dell’azienda “L. R.”, dapprima al fianco della sua proprietaria sig.ra Z. (quale associata in partecipazione) e poi quale dipendente della “L. R. sas”.
Venuta meno tale funzione, anche il diritto di usare gratuitamente l’appartamento aveva perduto ogni giustificazione.
Lo stesso può dirsi per il prefissato termine di durata del contratto di comodato, espresso in anni sei proprio in analogia con quanto avviene con l’affitto di immobili ad uso non abitativo, e non per un’effettiva volontà di vincolarsi al rigido rispetto della detenzione per tutto il periodo stabilito.
A nulla poi vale richiamarsi al fatto che l’appartamento era in proprietà di terzi e non figurava nell’elenco dei beni immobili oggetto del contratto di affitto d’azienda: questa di fatto comprendeva anche i rapporti col piano superiore, in quanto:
– l’accesso a quest’ultimo non poteva che avvenire tramite i locali al primo piano;
– è stato il solo sig. D. (e non la sig.ra Z.) a condurre “L. R.” alla visita dell’intero edificio da affittare (compreso il piano primo), ed era evidente che lo stesso era abitato (teste S.);
– ciò dimostra una commistione evidente fra beni nel patrimonio di D. e beni e diritti inseriti nell’azienda Z.;
– l’attrice già lavorava nella cucina del ristorante affittato, abitando al piano superiore, ed il suo apporto lavorativo come tale è stato incorporato dalla nuova affittuaria, con l’accordo di contribuire alle spese generali.
La domanda va respinta anche per un altro motivo, essendosi dimostrato in giudizio quanto esposto da L. R. fin dalla comparsa di risposta, ovvero che l’attrice aveva assunto l’obbligo di cessare la detenzione dell’appartamento non appena concluso il rapporto di lavoro, ed entro pochi giorni.
Ciò esclude inoltre l’ipotizzato carattere violento o clandestino delle modalità con cui il sig. D. ha recuperato il pieno possesso dell’appartamento, posto che l’attrice è stata invitata più volte a restituirne le chiavi e che la stessa, in risposta, aveva già spontaneamente rinunciato al suo uso.
Ad colorandum, si può infine osservare che in larghissima parte il quantum della pretesa risarcitoria azionata dall’attrice è indimostrato.
Per quanto riguarda infatti il danno emergente per necessità di ottenere un alloggio a pagamento per il periodo già coperto dal comodato: a) il contratto di locazione dimesso è nullo (in quanto non registrato) e non vi sono prove ulteriori di effettivi esborsi per alloggio; b) si dovrebbe tenere conto (a deduzione) dell’obbligo, assunto dall’attrice/comodataria, di contribuire alle spese generali mensili per tutto il periodo non fruito del contratto di comodato cessato.
Per quanto riguarda i patemi denunciati, le certificazioni sanitarie in atti (doc. 6 attrice) sono riferite alle ore 22 del giorno successivo al lamentato spoglio, e non vi sono altri elementi idonei a ricollegare tali esiti (riferiti ai sanitari come dovuti a “una discussione”) all’episodio specifico oggi in esame.L. R. ha a sua volta chiamato in causa la sig.ra Z. L. per chiedere la sua condanna al rimborso di somme pagate per saldare numerosi debiti aziendali causati dalla precedente gestione, a questa riferibile, nonché al risarcimento del danno per essere stata costretta a risolvere anticipatamente il contratto d’affitto.
La domanda è inammissibile, come ritualmente eccepito da parte dell’intervenuta, in quanto proposta nei confronti di soggetto verso il quale non ricorreva alcuno dei requisiti fissati dall’art. 106 c.p.c. per poterne legittimamente ottenere la chiamata in causa.Sono assorbite le domande formulate in via subordinata diretta da parte di L. R. verso il sig. D..
Le spese, nel rapporto fra attrice e L. R./D., seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Quelle nel rapporto fra L. R. e D./Z. possono essere interamente compensate stante l’assorbimento e la definizione in mero rito.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
a) rigetta orni domanda attorea;
b) dichiara inammissibile la chiamata in causa di Z. L. da parte di “L. R. di C. S. S.a.s.” e la conseguente proposizione di domande nei suoi confronti in questo giudizio;
c) condanna l’attrice a rifondere a “L. R. di C. S. S.a.s.” le spese del giudizio, che liquida in € 4.000, oltre € 97,85 per spese vive, rimborso forfettario ed ulteriori accessori come per legge se costituenti vero costo per il creditore;
d) condanna l’attrice a rifondere a D. A. le spese del giudizio, che liquida in € 4.000, oltre rimborso forfettario ed ulteriori accessori come per legge se costituenti vero costo per il creditore;
e) compensa per intero le spese del giudizio nei rapporti fra “L. R. di C. S. S.a.s.” e D. A., da un lato, e fra “L. R. di C. S. S.a.s.” e Z. L., dall’altro.
Udine, 29/08/2016
Il Giudice
dott.  Massarelli Lorenzo
L’originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (arti 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.

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