Sentenze

Tribunale di Verona, Sez. I Civile – Sentenza n. 3295/2015 del 10.12.2015 (Dott. F. Bartolotti)

Vendita di cose mobili
VERBALE DELLA CAUSA n.
tra
C. SNC DI S. S. E B. F.
ATTORE
e
P. F. SNC DI P. E. & A.
E. A. P.
A. A. P.
CONVENUTI CONTUMACI
Oggi 10 dicembre 2015 ore 10:03, innanzi al dott. Francesco Bartolotti, sono comparsi:
Per C. SNC DI S. S. E B. F. l’avv. CORCIONI ALDO.
Per P. F. SNC DI P. E. & A. e E. A. P. e A. A. P. – già contumaci – nessuno è comparso.
È altresì presente ai fini dello stage in tribunale, la dr.ssa V.M.
Il giudice invita il difensore di parte attrice a precisare le conclusioni. Il procuratore di parte attrice precisa le conclusioni come da atto di citazione depositato il 15.12.2014, rinunciando alla domanda risarcitoria in via equitativa. Il giudice invita quindi parte attrice alla discussione ex art. 281 sexies c.p.c. Il procuratore di parte attrice discute la causa richiamando i propri atti difensivi e rilevando che anche l’istruzione orale ha dato piena prova dei fatti allegati e che peraltro i convenuti non si sono presentati alla udienza di interrogatorio formale.
Il giudice si ritira in camera di consiglio e avverte che pronuncerà sentenza ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c ad ore 18:00.
Il giudice
Francesco Bartolotti

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Bartolotti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14301/2014 promossa da:
C. SNC DI S. S.E B.F. con il patrocinio dell’avv. C. A. elettivamente domiciliato in VIA TONALE n. 11 – 37126 VERONA, presso il difensore avv. C. A.

ATTORE

contro:
P. F. SNC DI P. E. & A.
E. A. P. e A. A. P.

CONVENUTI CONTUMACI

CONCLUSIONI
Parte attrice ha precisato le conclusioni come da atto di citazione depositato in data 15.12.2014, con rinuncia alla domanda risarcitoria. Tali conclusioni sono qui richiamate e sono da intendersi parte sostanziale di questa sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la società C. s.n.c. di S.S. e B. F. (d’ora innanzi soltanto C. s.n.c.) esponeva di aver concluso un accordo per l’acquisto di un forno da utilizzare nella propria attività commerciale di pizzeria da asporto con la società P.F. s.n.c. di P.E. & A. (d’ora in avanti soltanto P.F. s.n.c.) parte chiedeva pertanto l’accertamento dell’inadempimento p. soci, risoluzione condanna restituzione somme percepite, oltre risarcimento danno, indicato via equitativa nella somma di 5.000,00.
I convenuti non si costituivano e alla prima udienza, verificata la regolarità delle notifiche, venivano dichiarati contumaci.
La causa era quindi istruita mediante produzioni documentali e con l’audizione dei testi indicati dalla parte attrice. Era ammesso altresì l’interrogatorio formale dei soci convenuti, tuttavia non comparsi, benché ritualmente citati, alla udienza all’uopo fissata.
Dunque, esaurita l’istruttoria, all’udienza del 10 dicembre 2015, venivano precisate le conclusioni dalla sola parte attrice, la quale rinunciava alla domanda risarcitoria e discuteva la causa oralmente ai sensi dell’art 281 sexies c.p.c.
La domanda attorea è fondata e va accolta.
Deve ritenersi provata la conclusione del contratto di compravendita del forno da pizzeria indicato in citazione. Sebbene il documento prodotto dalla parte attrice costituisca una copia del modulo contrattuale privo di sottoscrizione e di data, deve rilevarsi come la prova del perfezionamento dell’accordo sia stata fornita mediante la deposizione del teste L. Z., compagna convivente con il rappresentante pro-tempore di C., S. S., la quale ha confermato la pattuizione dell’accordo de quo con il rappresentante della società convenuta, F. P..
Inoltre la stipulazione del contratto è ulteriormente corroborata dalle disposizioni bancarie effettuate dalla parte attrice in favore della società convenuta, di cui ai documenti prodotti sub 3 e 4. In particolare il primo bonifico, per la somma complessiva di € 6.039,00 risulta corrispondente al 50% del corrispettivo di cui al modulo contrattuale, nel quale è appunto previsto il pagamento anticipato nella stessa misura.
Dunque, la sussistenza del titolo contrattuale rappresentato da parte attrice deve ritenersi adeguatamente supportata sotto il profilo probatorio, posto che il contratto di compravendita di beni mobili, quale il forno da pizzeria per cui è causa, non richiede la forma scritta ad substantiam.
Deve ritenersi provato anche il versamento della somma di € 9.039,00 da parte di C. in favore di F. P. in adempimento del contratto de quo, poichè i bonifici rappresentati in atto di citazione sono supportati dalla produzione delle copie riproduttive delle operazioni bancarie (doc. 3 e 4 fascicolo parte attrice).
I pagamenti devono ritenersi ulteriormente supportati dalla deposizione del teste L. Z. e dalla mancata comparizione all’interrogatorio formale dei convenuti.
Parimenti, deve ritenersi dimostrato l’inadempimento dei convenuti a causa della mancata consegna del forno.
Sul punto la teste Z. ha precisato che il forno non è mai stato consegnato e che dunque la società attrice ha provveduto all’acquisto presso altro fornitore.
Non essendo emersi profili di incapacità a testimoniare, né elementi di inattendibilità, deve ritenersi che la deposizione resa dal teste citato sia credibile. La deposizione della teste è peraltro corroborata dalla produzione documentale relativa al contratto per l’acquisto del forno presso altra società (M. F.), alla fattura emessa dalla nuova venditrice e dalle copie degli estratti conto della parte attrice attestanti i versamenti per il pagamento del corrispettivo (cfr doc. da 8 a 12 fascicolo parte attrice).
Peraltro, come già rilevato, la mancata comparizione dei convenuti all’interrogatorio formale consente di ritenere ammessi i fatti dedotti nel capitolato istruttorio della parte attrice.
Dunque, tenuto conto dei versamenti effettuati dalla società attrice e della mancata consegna del forno da parte di F. P., deve essere affermato l’inadempimento della parte convenuta e dichiarata la risoluzione del contratto.
La risoluzione del contratto comporta lo scioglimento degli effetti da esso prodotti con efficacia retroattiva e, conseguentemente, l’insorgenza dell’obbligo dei convenuti alla restituzione delle somme percepite in ragione del titolo negoziale, ormai definitivamente risolto.
Pertanto, i convenuti devono essere dichiarati tenuti a restituire la somma corrisposta dalla società C. con i versamenti del 21.07.2014 e del 09.09.2014, oltre agli interessi legali decorrenti dalle date dei due bonifici bancari.
Parte attrice ha invece rinunciato espressamente alla domanda risarcitoria, peraltro non supportata nel corso del giudizio da adeguati elementi probatori; dunque, sul punto non occorre alcuna statuizione.
Le spese processuali devono essere poste a carico dei convenuti, in ragione della soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto dello scaglione di riferimento e dei valori medi di cui al nuovo tariffario forense, ma con una riduzione per le fase istruttoria, per la quale non sono state depositate le memoria istruttorie, nonché per la fase decisionale, per la quale si è proceduto a discussione orale, senza deposito di comparsa conclusionale.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
ACCERTA l’inadempimento dei convenuti.
DICHIARA la risoluzione del contratto di compravendita concluso da parte attrice e convenuta, per inadempimento dei convenuti.
DICHIARA TENUTI e CONDANNA i convenuti a restituire alla parte attrice la somma complessiva di € 9.039,00, oltre interessi legali a decorrere dal giorno 21.07.2014 sulla somma capitale di € 6.039,00 e dal giorno 09.09.2014 sulla somma capitale di € 3.000,00.
DICHIARA TENUTI e CONDANNA i convenuti a pagare in favore della parte attrice le spese legali che si liquidano in € 373,95 per spese ed € 4.600,00 per compensi (quivi già incluse le spese generali, dunque non da ricalcolare). Sui compensi, IVA e Cassa.
Così deciso in Verona nella residenza del Tribunale, Corte Giorgio Zanconati n. 1, il giorno 9 dicembre 2015.
Verona, 10 dicembre 2015
Il giudice
Francesco Bartolotti

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