Sentenze

Tribunale di Verona, Sez. II Civile – Sentenza n. 2534/2015 del 26.9.2015 (Dott. F. Platania)

Appalto di opere pubbliche

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Fernando Platania ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. /2013 R.G. promossa da:
PROCUREMENT & TRADING SRL con il patrocinio degli avv. A. M. e , con elezione di domicilio presso avv. A. M.;

ATTORE

contro:
INTRACO SPA, con il patrocinio degli avv. M. C. e L. A., in VERONA; , con elezione di domicilio in MILANO, presso e nello studio dell’avv. M. C.;

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come verbale d’udienza del 21 maggio 2015.

MOTIVAZIONE

Con citazione del 28 giugno 2013 la Procurement & Trading srl conveniva in giudizio la Intraco spa per ottenere il pagamento dell’Importo di euro 47.312,03 oltre interessi a saldo delle prestazioni eseguite per servizi collegati alla partecipazione a gare di appalto internazionale nonché l’ulteriore somma di euro 53.475,99 oltre interessi quale premio aggiuntivo, espressamente pattuito, per la partecipazione della Intraco alle stesse gare nelle quali per la stessa risultava unica offerente.

Si costituiva in giudizio la Intraco spa che eccepiva la litispendenza poiché presso il Tribunale di Trento la Procurement aveva agito per ottenere il pagamento di somme derivanti dal medesimo rapporto; eccepiva la incompetenza territoriale del Tribunale di Verona; assumeva in ogni caso la nullità della pretesa in quanto la società attrice, pur avendo svolto funzioni di mediatore, non era iscritta al relativo albo; non si erano poi verificate le condizioni contrattualmente previste per il compenso aggiuntivo.

Non ammesse le prove i procuratori delle parti precisavano le conclusioni riportate in epigrafe all’udienza del 21 maggio 2015.

Va innanzitutto dato atto che parte convenuta non ha ridepositato il fascicolo che aveva ritirato al momento di precisare le conclusioni; si rammenta che la costituzione non avvenne telematicamente ed era stato prodotto con l’atto di costituzione e risposta copia dell’accordo commerciale e copia della visura camerale della Procurement.

Ciò premesso, la rinuncia alla domanda proposta innanzi al Tribunale di Trento con riferimento alla somma richiesta poi in questo giudizio permette di escludere in modo sicuro la sussistenza di ogni ipotesi di litispendenza tanto più che la domanda a suo tempo proposta dalla Procurement in quel giudizio era palesemente inammissibile stante l’orientamento della giurisprudenza di legittimità circa l’impossibilità per l’opposto di proporre domande riconvenzionali ( se non collegate alla riconvenzionale spiegata dall’opponente).

Altrettanto infondata è l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla Intraco; infatti, come emerge dalla visura camerale della Procurement, la attrice aveva trasferito la sede a Verona, prima di proporre atto di citazione e trattandosi di somma certa e liquida ( ancorché contestata) il luogo di adempimento non può che essere Verona.

La mancata riproduzione del fascicolo di parte convenuta impedisce di valutare la fondatezza dell’eccezione di incompetenza basata sulla assunta clausola contrattuale (essendo stata recisamente negata l’applicabilità alla specie dalla società attrice).

La Intraco spa ha anche contestato l’esecuzione delle prestazioni da parte della Procurement.

Tuttavia è sufficiente osservare che ben prima dell’inizio della vertenza la stessa convenuta aveva spontaneamente pagato in relazione alla stessa vicenda un acconto di oltre 185.200 euro ( tanto che la somma richiesta con il decreto ingiuntivo era stata di euro 119.392,64, poi pagata a seguito della concessione della provvisoria esecuzione).

Il pagamento di così ingente somma appare a questo giudicante prova sufficiente ed idonea a ritenere che le prestazioni siano state effettivamente eseguite; comunque prova ulteriore si ricava dalle deposizioni testimoniali assunte nel giudizio pendente presso l’autorità giudiziaria di Trento tra le medesime parti e per la medesima vicenda nelle quali ha trovato conferma la esecuzione delle prestazioni.

Infondata è altresì l’eccezione di nullità del rapporto contrattuale in ragione dell’assunta natura mediatoria della prestazione eseguita dalla Procurement; a prescindere dall’intrinseca contraddizione di tale eccezione con quella della mancata esecuzione della prestazione dedotta in contratto, e considerato che non è stato più riprodotto l’accordo, non v’è nessuna prova che la prestazione fosse di carattere mediatorio; anzi, ciò che esclude chiaramente la natura mediatoria, è il fatto che il rapporto contrattuale tra le parti fosse caratterizzato dall’esecuzione di compiti da parte della Procurement a solo esclusivo vantaggio della convenuta mentre nella mediazione il mediatore interviene per far concludere l’affare in rigida posizione di terzietà.

Inoltre l’abrogazione del ruolo dei mediatori rende del tutto priva di consistenza l’eccezione sollevata dalla convenuta.

Quanto poi alla determinazione della pretesa, non vi è dubbio che l’accordo prevedesse il pagamento di una percentuale del 4,5% sul prezzo franco fabbrica (ex works) (circostanza pacifica tra le parti e che non richiede di essere provata con l’accordo).

In un primo tempo parte convenuta aveva assunto che il valore franco fabbrica e quello ex works fossero diversi (pagina 10 della comparsa di risposta); ma cosi non è assolutamente, poichè i due termini si equivalgono; poi in sede di comparsa conclusionale ha prospettato una diversa linea difensiva assumendo nella sostanza che il prezzo franco fabbrica fosse indeterminato in quanto non veniva specificato se si dovesse intendere quello sostenuto dal produttore delle merci ovvero quello al quale il produttore l’aveva venduto.

La osservazione è completamente priva di pregio poichè per prezzo franco fabbrica si intende puramente e semplicemente quello pagato dall’acquirente senza assicurazioni, noli e trasporti.

Parte attrice ha esposto (in conformità ai dati forniti dalla stessa Intraco spa) in euro 6.495.685,58 il valore delle forniture procurate con l’intervento della Procurement certamente inferiore a quello dell’appalto che ha permesso di far incassare all’lntraco l’importo complessivo di euro 6.948 320,58.

Quindi considerata la percentuale, 4,5% l’importo dovuto complessivamente è di euro 292.305,85 cui vanno però detratti euro 253.205,00 già fatturati (e pagati anche in forza del decreto ingiuntivo opposto innanzi al Tribunale di Trento e da questo reso esecutivo) per un residuo di euro 39.100,85 (oltre iva).

Non può essere accolta, invece, la richiesta di pagamento dell’ulteriore somma di euro 53.475,99 asseritamente dovuto in forza dell’accordo aggiuntivo del 13 settembre 2010 in base al quale sarebbe spettata alla Procurement un ulteriore importo dell’1,5% qualora fosse stata certa la partecipazione della sola Intraco alla gara.

L’accordo è evidentemente fondato sul presupposto (francamente sorprendente stante la natura pubblica della gara) che la Intraco spa potesse conoscere preventivamente di essere la sola concorrente per ciascun lotto; ciò le avrebbe consentito di praticare un prezzo più elevato di quello che avrebbe potuto offrire se fosse entrata in competizione con altri soggetti (come di fatto è avvenuto per due altri lotti).

Poichè però la domanda della società attrice si è fondata sulla sola circostanza di fatto che unica offerente è stata per due lotti la Intraco, è evidente che manca la prova ( neppure offerta) che la stessa abbia saputo in anticipo di essere la sola a partecipare alla gara, ovvero che si sia avverata la condizione alla quale era subordinato il pagamento del compenso aggiuntivo. Anzi il fatto che vi siano stati per altri lotti altri concorrenti implicitamente esclude che la Intraco abbia potuto sapere di essere stata unica concorrente per i lotti 2 e 3.

È ovvio che nessuno avrebbe dovuto sapere fino alla presentazione delle offerte la sussistenza di più concorrenti; quindi, di fatto non si è mai verificata la circostanza dedotta nell’accordo ( che non è scritto male ma che ipotizzava proprio la circostanza che per qualunque ragione la Intraco – o la Procurment – potesse venire a conoscenza dell’inesistenza di concorrenti e quindi di potere proporre un prezzo più alto del 3%).

Conseguentemente la domanda può essere accolta nei soli limiti indicati, con l’effetto che la Intraco spa è condannata a pagare alla Procurement & Trading srl l’importo di euro 47,312,03 (oltre interessi secondo le prescrizioni del dlgs 231/2002).

Alla soccombenza segue la condanna della convenuta alla rifusione delle spese di lite liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando;

condanna

Intraco spa a pagare alla Procurement & Trading srl l’importo di euro 47,312,03 (oltre interessi secondo le prescrizioni del dlgs 231/2002) nonché a rifondere le spese di lite liquidate in euro 7.254,00 per compensi ed euro 679,73 per spese (oltre iva epa e rimb. Spese forf 15%).

Verona, 24 settembre 2015.
Il Giudice unico
Platania Fernando

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