Sentenze

Tribunale di Verona, Sez. Lavoro – Sentenza n. 617/2016 del 14.12.2016 (Dott. M. Cucchetto)

oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Udienza del 14.12.2016 Causa n. XXX XXX
Sono comparsi l’€™avv. L. in sostituzione dell’€™avv. G. B. per parte ricorrente in opposizione che chiede che alla presente causa venga riunita quella pendente tra le stesse parti ed innanzi allo stesso ufficio, oggi chiamata all’€™odiema udienza, concernente pure analoghe contestazioni originate dagli stessi accertamenti ispettivi e per le quali si apprezzano evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva.
Ȁ™ presente l’€™avv. G. per l’€™ente convenuto la quale si associa.
Il Giudice, rilevato che è pendente procedimento dinanzi al medesimo magistrato, chiamato tra le stesse parti all’€™odierna udienza alla stessa ora, attesa l’€™evidente connessione oggettiva e soggettiva, visti gli artt.273 e 274 c.p.c.,
dispone la riunione alla presente causa di quella iscritta al n. XXX R.C.L.
Il giudice, considerato che la causa appare matura per la decisione, invita le parti alla discussione.
Le parti si riportano al contenuto dei rispettivi scritti difensivi e concludono insistendo nelle istanze, eccezioni e deduzioni in essi contenute.
All’€™esito il Giudice si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato dispositivo di sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura in assenza delle parti che si sono allontanate.
Il Giudice
Dr. Marco Cucchetto

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro

Il Giudice, dr. Marco Cucchetto, all’€™udienza del giorno 14.12.16 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, con motivazione contestuale, la seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro n. XXX X XXX RCL promossa con ricorso depositato il 19.2.13

da

L. U. (C.F. ), con il patrocinio dell’€™avv. B. G., elettivamente domiciliato in VERONA presso il difensore avv. B. G.

Contro

SCCI SPA (C.F. ), con il patrocinio dell’€™avv. G. D., elettivamente domiciliato in VIA VERONApresso il difensore avv. G. D. INPS (C.F. ), con il patrocinio dell’€™avv. G. D., elettivamente domiciliato in VIA VERONA presso il difensore avv. G. D.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso ex art. 24 D. Lgs. n. 46/1999 depositato in Cancelleria in data 19.2.13 U. L. propone opposizione avverso l’€™avviso di addebito impugnato, di cui in ricorso, con cui viene richiesto il pagamento di somme a titolo di contributi e somme aggiuntive, dovuti per l’€™assicurazione obbligatoria nella gestione speciale commercianti dell’€™INPS in relazione al periodo luglio 2006 – marzo 2012.
La parte ricorrente fondava la propria opposizione, tra l’€™altro, sulla circostanza che la società della quale risultava socia ed amministratore accomandatario non esercitava alcuna attività commerciale, limitandosi al mero godimento/gestione di beni immobili con esclusione di attività di compravendita e/o costruzione.
Mancava altresì il requisito dell’€™abitualità e prevalenza dell’€™attività svolta in quanto la ricorrente svolgeva attività quale lavoratrice dipendente dell’€™IPAB Centro Anziani di Bussolengo a far data dall’€™ 1.10.08 e da sempre si era personalmente occupato di quelle poche attività di natura fiscale connesse al godimento del bene immobile il di lei marito rag. Z. S..
Si costituiva l’INPS contestando quanto ex adverso dedotto in fatto e in diritto, ed evidenziando al contrario la prestazione dell’€™attività lavorativa da parte della ricorrente, con carattere di abitualità e prevalenza connaturata alla stessa carica amministrativa ricoperta in società peraltro priva di altri dipendenti; l’€™ente sosteneva che la ricorrente in realtà aveva partecipato personalmente al lavoro aziendale ed allegava pure la natura commerciale dell’€™attività , come si desumeva dalle risultanze della visura camerale, che contemplava per la società anche l’€™acquisto e la vendita di immobili.
La prima udienza 14.1.14 non veniva chiamata per trasferimento del precedente magistrato assegnatario del procedimento; il ruolo veniva “congelato”€ in attesa dell’€™arrivo del nuovo giudice, che prendeva possesso in data 18.8.14.
A partire dall’€™udienza “rifissata”€ per il 21.4.15 alla causa principale sono state via via riunite (anche all’€™odierna udienza) altre sette controversie originatesi da altrettante cartelle esattoriali notificate dall’€™ente previdenziale e fondate sugli stessi presupposti e per le stesse ragioni in relazione a diversi periodi temporali.
Venivano ammesse le prove testimoniali richieste dalla ricorrente, assunte all’€™udienza 9.3.16, ed all’€™esito il giudice rinviava per la decisione con termine per note all’€™odierna udienza nella quale (previa riunione di altro procedimento) le parti, invitate alla discussione, concludevano come in epigrafe e la causa veniva decisa mediante lettura di dispositivo, con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Si osserva che la causa ha ad oggetto l’€™obbligo di iscrizione alla gestione commercianti stabilito dall’€™art. 29 della legge n.160 del 1975, così come modificato dall’€™art. 1 comma 203 della legge n. 662/1996.
Tale disposizione prevede l’€™obbligo della suddetta iscrizione per tutti quei soggetti che presentino i seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell’impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli.
Giova sul punto riportare la giurisprudenza delle Sezioni Unite della S.C. onde fugare possibili dubbi interpretativi: ‘€œIn controversia concernente la gestione assicurativa cui debba iscriversi il socio di una società a responsabilità limitata che eserciti attività commerciale nell’ambito della medesima e, contemporaneamente, svolga attività di amministratore, anche unico, per individuare l’attività prevalente – ai fini dell’iscrizione nella gestione di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, o nella gestione degli esercenti attività commerciali, ai sensi dell’ art. 1, comma 203, della legge n. 662 del 1996 – il giudice deve accertare la partecipazione del socio amministratore, personalmente, al lavoro aziendale e lo svolgimento dell’attività operativa in cui si estrinseca l’oggetto dell’impresa con carattere di abitualità ed in misura preponderante rispetto agli altri fattori produttivi. Solo all’esito positivo dell’accertamento “de quo” il giudice procederà al giudizio di prevalenza -verificando la dedizione dell’opera personale e professionale del socio amministratore, prevalentemente, ai compiti di amministratore della società o al lavoro aziendale – non facendovi luogo ove non risulti accertata la partecipazione del socio amministratore al lavoro aziendale con le predette modalità , atteso, in tal caso, l’obbligo di iscrizione esclusivamente alla gestione separata, in mancanza dei requisiti per l’iscrizione alla gestione commercianti’€ (Cass. Sez. un. n. 3240 del 12/02/2010 – Rv. 611600).
Ma per essere tenuti all’€™iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali i soggetti devono quindi anche partecipare personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. Il lavoro aziendale di cui parla la norma non può essere inteso con riferimento all’€™attività di amministrazione. Già dell’€™attività di organizzazione e/o di direzione si fa menzione nel requisito sub a) che per l’€™appunto parla della necessità che i soggetti siano titolari o gestori di imprese che siano “organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia’€. Se all’€™attività di amministrazione dovesse fare riferimento anche il requisito sub c), ci troveremmo di fronte ad un inutile doppione. Il fatto che, dopo aver menzionato il ruolo che deve competere al soggetto nell’€™attività di organizzazione e/o di direzione dell’€™impresa, la legge preveda anche la necessità della partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza evidenzia invece il fatto che, per l’€™iscrizione nella gestione commercianti, non basta svolgere attività di amministrazione, ma occorre anche partecipare operativamente all’€™organizzazione produttiva (a quell’€™attività cioè cui la norma fa riferimento quando parla di “lavoro aziendale”).
Nel caso di specie, per determinare l’€™esistenza o meno dell’€™obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, occorre valutare la sussistenza di tali requisiti in capo al ricorrente.
Ma il presupposto imprescindibile per l’iscrizione alla gestione commercianti è che vi sia un esercizio commerciale, la gestione dello stesso come titolare o come familiare coadiuvante o anche come socio di società che abbia come oggetto un esercizio commerciale (v. in tal senso Cass. sez. 6 – Lav., Ordinanza n. 3145 del 2013).
E la Corte di Cassazione con la recentissima sentenza 24.5.16 – 6.9.16 n. 17643/16 è intervenuta a chiarire espressamente, con riguardo a fattispecie pure promanante dalla ben nota “operazione Poseidone” avviata dall’€™ente previdenziale, il principio per il quale il mero godimento degli immobili mediante riscossione dei canoni non è attività commerciale e quindi di per sé non giustifica l’€™obbligo di iscrizione alla gestione Inps (si trattava in quel caso di un socio accomandatario, proprio come nel caso in esame).
In particolare la Suprema Corte ritiene inaccoglibile la pretesa dell’€™ente previdenziale di desumere l’€™obbligo di iscrizione da elementi di “carattere meramente presuntivo” non rilevanti sul piano previdenziale (la visura camerale, in quel caso, come nel caso in esame per la ampiezza dell’€™oggetto sociale) proprio in quanto si richiede in ogni caso per l’€™iscrizione alla gestione Commercianti il presupposto dello svolgimento da parte dell’€™interessato di attività commerciale, presupposto che non risulta integrato dalla mera attività di riscossione dei canoni di immobili locati, che rappresenta attività non finalizzata alla prestazione di servizi a favore di terzi, né ad atti di compravendita o di costruzione, “per cui la stessa non esorbitava da quella che era la semplice gestione degli immobili concessi in locazione’€; men che meno il presupposto può reputarsi integrato, come è nel caso in scrutinio, dalla mera titolarità e dal godimento del bene immobile concesso i locazione.
Analogo principio viene rimarcato nella (non meno recente) ulteriore pronuncia 25 agosto 2016 n. 17328: “Invero, la difesa dell’INPS pretende di desumere l’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti da elementi di carattere meramente presuntivo, che non rilevano sul piano previdenziale e che non scalfiscono la validità della “ratio decidendi” che è correttamente incentrata sulla rilevata insussistenza dello svolgimento di un’attività commerciale da parte della (…), essendo stato ben evidenziato che quest’ultima si limitava a riscuotere i canoni degli immobili locati, cioè a goderne i frutti. In concreto, secondo il condiviso ragionamento dei giudici d’appello, si trattava di un’attività che non era finalizzata alla prestazione di servizi in favore di terzi, né ad atti di compravendita o di costruzione, per cui la stessa non esorbitava da quella che era la semplice gestione degli immobili concessi in locazione”€.
Si ribadisce, dunque, che nelle fattispecie contraddistinte dallo svolgimento della sola attività di riscossione dei canoni di immobili concessi in locazione (in quel caso si trattava di locazioni di immobili, come nel presente caso nel quale, come si è visto, si tratta di locazione di un capannone industriale e dell’€™annessa casa del custode; l’€™avvenuto acquisto di un altro immobile da parte della società – di cui parla il teste Z. – non risulta essersi perfezionato in periodo oggetto delle richieste in causa dell’€™ente previdenziale) , si deve pianamente escludere la ricorrenza dell’€™attività cui la legge ricollega l’€™obbligo di iscrizione e il versamento di contribuzione alla “Gestione Commercianti”€.
E ciò, come ribadito a chiare lettere nella chiosa finale della recente pronuncia sopra richiamata, a prescindere da ogni indagine circa la “prevalenza’€ o meno dell’€™attività : la quale, comunque, parrebbe
obiettivamente da escludere alla luce delle univoche risultanze del portato testimoniale – che ha smentito lo svolgimento di una qualsivoglia attività lavorativa da parte della ricorrente per conto della società sostenuto in comparsa di costituzione dall’€™ente – e della contemporanea sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente subordinato in capo alla ricorrente occupata stabilmente presso l’€™IPAB di Bussolengo.
L’€™orientamento è stato ulteriormente ribadito e corroborato nella recentissima pronuncia resa dalla Suprema Corte in materia (Cass. 23360/16 dep. il 16.11.16).
Nella fattispecie in esame l’€™Inps, sul quale gravava il relativo onere probatorio, non ha dimostrato in primo luogo il requisito della natura commerciale della attività svolta dalla società I. S. V. s.a.s., la quale si limitava ad una gestione di due immobili di proprietà (in nesso di interdipendenza funzionale tra loro) concedendoli in locazione a terzi e riscuotendone i canoni, in maniera non dissimile da quanto verrebbe fatto nel caso in cui la proprietà fosse in capo ad una o più persone fisiche.
L’€™Inps non ha neppure dimostrato, nel caso concreto, che l’€™opponente in qualità di socio abbia svolto attività abituale e prevalente nella società , essendosi appagato di richiamare le risultanze di natura presuntiva, obiettivamente smentite dalle risultanze della prova testimoniale assunta. Le opposizioni riunite devono pertanto essere integralmente accolte e deve dichiararsi l’€™opponente non obbligata al pagamento delle somme richieste dall’€™Inps con gli avvisi di addebito opposti.
Vi sono giustificati motivi di compensazione delle spese di lite nella misura di due terzi, ponendo il residuo terzo a carico dell’€™ente previdenziale per la soccombenza a fronte del numero assai elevato di cartelle esattoriali notificate (e dei conseguenti otto procedimenti qui riuniti, con attività istruttoria espletata), tenuto conto del fatto che la parte ricorrente, utilizzando al fine conseguire vantaggi verosimilmente di natura fiscale uno schema societario non conforme alla effettiva natura della attività svolta (di mero godimento: v. art.2248 c.c.), ha contribuito a creare una situazione di apparenza, che poteva in parte giustificare in origine la pretesa azionata dall’€™Inps.
Inoltre la questione oggetto di causa è stata risolta in maniera difforme dalla giurisprudenza di merito e dalla Cassazione, la quale solo recentemente ha espresso un orientamento idoneo a garantire l’€™uniformità delle decisioni nella materia in esame; può pure valorizzarsi l’€™atteggiamento tenuto dall’€™ente previdenziale all’€™udienza 2.3.16, che ha evitato inutili attività istruttorie.

P.Q.M.

Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nelle cause riunite, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) in accoglimento della opposizione dichiara privi di efficacia esecutiva gli avvisi di addebito impugnati dichiarando non dovuti gli importi negli stessi indicati;
2) dichiara compensate nella misura di due terzi le spese di lite, che globalmente determina in euro 5.700,00, e condanna l’€™INPS in persona del legale rappresentante pro tempore a rifondere alla parte ricorrente il rimanente terzo che liquida in complessivi € 1.900,00 per compensi oltre rimborso forf. 15%, IVA e CPA di legge.
Verona, 14 dicembre 2016
IL GIUDICE
dr. Marco Cucchetto
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