CivileDiritto dei consumatori

Le azioni di garanzia nella vendita tra disciplina generale e codice del consumo

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di Francesco Camilletti, ISDACI (Istituto scientifico per l’arbitrato, la mediazione e il diritto commerciale)

Nel presente contributo viene svolto uno studio delle azioni di garanzia che tutelano il consumatore nella compravendita di beni di consumo, dalle disposizioni presenti nel testo del codice civile a quelle inserite nel codice del consumo.

Introduzione

Con l’entrata in vigore del codice del consumo, per effetto del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, è stata novellata la previgente disciplina relativa alla vendita dei beni di consumo, che, in origine, trovava il suo fondamento negli artt. 1519-bis c.c. ss., al fine di garantire, in ossequio alla ratio protezionistica della disciplina speciale, una tutela per il consumatore più ampia e maggiormente regolamentata.

Il nuovo Testo Unico, così riformato, è destinato a fornire protezione in massimo grado al consumatore, asserita parte debole del contratto, contro gli squilibri contrattuali che possono venirgli imposti, dolosamente o colposamente, dal professionista.

Tra le diverse tutele predisposte dal legislatore a favore del consumatore, si ricorda l’individuazione di una serie di clausole, tipizzate quali vessatorie, e come tali considerate nulle. E ciò, anche se per il loro contenuto non risultano essenziali all’interno del contratto, in quanto l’introduzione dei principi sulla nullità di protezione (art. 36 cod. cons.), rendendo inapplicabile l’istituto della nullità parziale, privano il giudice di ogni sindacato sulla essenzialità o meno della clausola incriminata.

Tali clausole vengono suddivise in due distinte categorie: la prima tipologia, sussunta sotto l’art. 33 comma 2 cod. cons., comprende quelle connotate da una presunzione di vessatorietà iuris tantum (che può pertanto essere superata provando la loro negoziazione o l’assenza di un significativo squilibrio contrattuale), mentre la seconda, sussunta sotto l’art. 36 comma 2 cod. cons., è caratterizzata da clausole viziate da una forma di vessatorietà assoluta (presunzione iuris et de iure), tale cioè da non ammetterne la validità neppure nel caso in cui la clausola sia stata oggetto di trattative ed accettata espressamente dal consumatore stesso. (…)

Da I Contratti 8-9/2013

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(In oggetto I Contratti 8-9/2013, 79-86)

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