Penale

Violenza su minori a scuola: concessa all'insegnante l'attenuante della minore gravità

La Cassazione, con sentenza, 20 giugno 2016, n. 25434, torna ad esprimersi, con una pronuncia probabilmente destinata a fare discutere, sulla questione della concedibilità o meno della circostanza attenuante della “minore gravità” (art. 609-bis/3 c.p.) in presenza di una violenza sessuale perpetrata – abusando dell’autorità connessa alla sua funzione – da un insegnante ai danni di diverse sue alunne minorenni (dell’età di anni 13 e 14). La Suprema Corte, annullando l’impugnata sentenza di condanna della CdA di Potenza in accoglimento di tre distinti motivi di ricorso proposti dall’imputato, ha statuito che la concessione dell’attenuante della minore gravità non è esclusa né dalla reiterazione delle condotte, ove la stessa non avvenga ai danni della medesima vittima, né dall’età della persona offesa; ma ha soprattutto sancito, ribaltando l’orientamento espresso dalla medesima Sez. III nel 2014, che neanche il contesto (scolastico) di commissione delle condotte si pone in assoluto come condizione ostativa alla concessione dell’attenuante de quo. Da menzionare poi la conferma, da parte dei giudici di nomofilachia, della possibile rilevanza della cosiddetta sindrome ‘bipolare’ quale infermità psichiatrica suscettibile di escludere, o scemare grandemente, la capacità di intendere e di volere dell’imputato.
(Cassazione penale, sezione III, sentenza, 20 giugno 2016, n. 25434)
 
Da Quotidiano Giuridico

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