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Corte Costituzionale: bocciata legge ligure su case popolari

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 106/2018, ha bocciato la legge emanata dalla Regione Liguria sulle condizioni di accesso agli alloggi popolari. La legge n. 13 del 2017 andava a modificare i requisiti nei confronti dei cittadini extracomunitari: all’inizio si richiedeva l’obbligo di possedere un permesso di soggiorno valevole per almeno due anni unito a un’attività lavorativa, in seguito l’obbligo di residenza in Italia per almeno 10 anni consecutivi.
Per affrontare la questione, sollevata dalla Presidenza del Consiglio, la Corte ha inizialmente fatto riferimento alla direttiva europea 2003/109/CE, la quale va a riconoscere: 1) lo status di “soggiornante di lungo periodo” ai cittadini extracomunitari risiedenti nel territorio di uno Stato membro per almeno 5 anni, 2) che i “soggiornanti di lungo periodo” si vedano riconoscere l’equiparazione al cittadino dello Stato membro in termini di godimento di servizi e prestazioni sociali; tra questi ultimi, come si intuisce, vi è l’assegnazione delle case popolari.
La normativa in questione, ricordano i giudici, è stata recepita a partire dal 2007, e questo vale anche per l’ordinamento italiano.
Esiste, poi, un precedente: la sentenza 168/2014 emanata dalla Corte, la quale bocciava i provvedimenti presi dalla regione Val d’Aosta nel prevedere un periodo di residenza di minimo 8 anni per la richiesta di un alloggio popolare. In riferimento a tale sentenza, il giudizio sulla regione Liguria acquista maggior valore, in quanto si prevede un periodo ancora più lungo e in ancor più chiara “dissimulazione” di una discriminazione rivolta ai cittadini extracomunitari. Conclude, la Corte: «E ciò (diversamente dalla legge valdostana), senza neppure prevedere che tale decennale residenza sia trascorsa nel territorio della Regione Liguria, facendo non coerentemente riferimento alla residenza nell’intero territorio nazionale, ancorché sia poi la stessa legge impugnata, per quanto riguarda la prova del “radicamento” con il bacino di utenza a cui appartiene il Comune che emana il bando, a fissare un requisito di residenza di “almeno cinque anni”».
 
 

Fonte: IlSole24Ore
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