CivileCommenti a SentenzeDiritto di FamigliaMinori

ABBANDONO DOMICILIO DOMESTICO

Conclusioni


Nel procedimento giudiziario riguardante V.XXXXX M.XXXXX, il Pubblico Ministero ha chiesto di ritenere provata la sua responsabilità per omissione agli auti economici per i figli, chiedendo la condanna a otto mesi di reclusione e una multa di 300 euro. Il difensore della parte civile ha richiesto la presentazione delle conclusioni scritte e il rimborso delle spese legali, mentre il difensore dell’imputato ha chiesto l’assoluzione con una pena minima e i benefici previsti dalla legge.

Il processo ha avuto inizio con una citazione diretta a giudizio emessa dal Pubblico Ministero il 21 ottobre 2020. Diverse udienze sono state rinviare per varie ragioni difensive, con la sospensione dei termini di prescrizione. Infine, nell’udienza del 14 ottobre 2022, le parti hanno presentato le loro richieste istruttorie. Le prove sono state ammesse e l’istruttoria è stata fissata per l’udienza del 29 settembre 2023.

Durante questa udienza, sono state ascoltate testimonianze e audizioni dei testimoni. Alla fine, le parti hanno presentato le loro conclusioni come sopra citato, e il giudice ha emesso la sentenza in conformità con il dispositivo. I motivi di fatto e di diritto che hanno guidato la decisione saranno esposti nel paragrafo successivo.

Motivi della decisione


Nell’udienza del 29/09/2023, la persona offesa ha testimoniato che vent’anni prima iniziò una relazione con V.XXXXX M.XXXXX, dalla quale nacquero due figli. Ha raccontato che nel 2012, V.XXXXX la persuase a trasferirsi da Milano a Padova, promettendo un lavoro ben retribuito e di assumersi tutte le spese familiari. Tuttavia, nel luglio 2018, V.XXXXX abbandonò la famiglia per convivere con un’altra donna, smettendo di contribuire finanziariamente.

La testimonianza ha rivelato che nonostante il tribunale civile avesse fissato un contributo mensile per i figli, V.XXXXX non lo rispettava, offrendo solo sporadici e irrisori emolumenti. La persona offesa si trovò così a dover fronteggiare da sola le spese familiari, portando alla perdita della casa e subendo sfratti.

Dall’analisi dei redditi di V.XXXXX, si è constatato che nonostante il licenziamento nel 2019, aveva continuato a lavorare e ad aumentare la famiglia, dimostrando di avere risorse per contribuire al sostentamento dei figli.

Il giudice ha ritenuto provato il reato di omissione agli obblighi familiari, respingendo l’assunto difensivo che sostenesse l’indisponibilità economica di V.XXXXX. La Corte ha precisato che l’indigenza dell’obbligato esclude l’elemento soggettivo del reato solo se provata in termini di indigenza incolpevole, condizione non verificata nel caso in esame.

Inoltre, la Corte ha rilevato che V.XXXXX non ha dimostrato alcuno sforzo serio nel soddisfare i propri doveri economici. Non essendovi ragioni per concedere attenuanti generiche, V.XXXXX è stato condannato a otto mesi di reclusione e una multa di 800 euro, oltre al risarcimento del danno alla parte civile, quantificato in 15.000 euro, e al pagamento delle spese processuali e legali.

La sospensione condizionale della pena è subordinata all’integrale risarcimento del danno entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza. La Corte ha concesso 60 giorni per il deposito delle motivazioni, considerando il carico sul ruolo della corte e la priorità di altri procedimenti pendenti.

P.Q.M.

Il tribunale, in base agli articoli 533 e 535 del codice di procedura penale, ha dichiarato l’imputato responsabile del reato contestato e lo ha condannato a otto mesi di reclusione e una multa di 800 euro, oltre al pagamento delle spese processuali. La pena è stata sospesa.

Inoltre, in base all’articolo 538 del codice di procedura penale, l’imputato è stato condannato a risarcire i danni subiti dalla parte civile costituita, quantificati in 15.000 euro, oltre agli interessi dal dovuto al saldo. Il beneficio della sospensione condizionale della pena è subordinato all’integrale risarcimento del danno entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.

Infine, in base all’articolo 541 del codice di procedura penale, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese di costituzione e difesa sostenute dalla parte civile, quantificate in 1.400 euro, oltre IVA, epa e spese generali, da pagare in favore dello Stato.

Link alla sentenza

https://giuridica.net/wp-content/uploads/2024/03/SENT-57-2024-PADOVA-2.pdf

Per altre sentenze come queste visita il sito di https://www.iltuoforo.net/ e attiva la demo gratuita

Rimani sempre aggiornato sui nostri articoli e prodotti
Mostra altro

staff

Redazione interna sito web giuridica.net

Articoli correlati

Lascia un commento

Back to top button