CivileCommenti a SentenzeDiritto medicoSentenze

Inapplicabilità OBBLIGO VACCINALE

Conclusione e motivi della decisione


Il procuratore del ricorrente chiede al tribunale di dichiarare l’illegittimità dei provvedimenti adottati dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta riguardanti la trattenuta retributiva sulle buste paga del ricorrente, affermando che sono lesivi dei suoi diritti lavorativi. Chiede inoltre il rimborso delle somme trattenute, maggiorate di interessi e rivalutazione. La sentenza n. 15/2024, pubblicata il 23/02/2024, riguarda la causa RG n. 221/2023 e concede la vittoria al ricorrente, con conseguente addebito delle spese processuali alla Regione Autonoma Valle d’Aosta. Il giudice, esaminando la causa, respinge il ricorso del lavoratore, ritenendo infondati i suoi argomenti. La sentenza si basa sul fatto che l’alloggio di servizio assegnato al lavoratore costituisce un beneficio economico e quindi rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 4 ter del D.L. 44/2021, che prevede la non corresponsione di retribuzione durante il periodo di sospensione. La decisione si basa anche sulla normativa fiscale che considera l’assegnazione dell’alloggio come un emolumento economico soggetto a tassazione. Pertanto, la trattenuta retributiva è legittima. Inoltre, le spese processuali vengono compensate tra le parti a causa della complessità delle questioni giuridiche affrontate.

P.Q.M.


Il tribunale, esaminando tutte le questioni sollevate e le eccezioni avanzate, respinge il ricorso presentato. Inoltre, decide di compensare integralmente tra le parti le spese processuali. In conformità con l’articolo 429, comma 1 del Codice di Procedura Civile, stabilisce un termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione della decisione.

Link alla sentenza

https://giuridica.net/wp-content/uploads/2024/03/Sent-221-Aosta.pdf

Per altre sentenze come queste visita il sito di https://www.iltuoforo.net/ e attiva la demo gratuita

Rimani sempre aggiornato sui nostri articoli e prodotti
Mostra altro

staff

Redazione interna sito web giuridica.net

Articoli correlati

Lascia un commento

Back to top button