CivileCommenti a SentenzeContratti e obbligazioniProprietà, diritti reali e possessoSentenze

INADEMPIMENTO CONTRATTUALE RESTITUZIONE BENI IN DEPOSITO

Richieste parte attrice

  • La condanna della signora M.XXXXX A.XXXXX per presunto inadempimento agli obblighi contrattuali riguardanti un contratto di deposito gratuito stipulato con il signor G.XXXXXX B.XXX il 01.04.2018, con richiesta di restituzione dei beni elencati nel documento n. 1.
  • Il pagamento di una somma per ogni giorno di ritardo nella restituzione dei beni.
  • In subordine, se i beni sono stati persi o alienati, si richiede il risarcimento dei danni patiti dal signor G.XXXXXX B.XXX.

Richieste parte convenuta

  • Si respingono le richieste dell’attore, sostenendo di non aver mai ricevuto in custodia i beni indicati.

Conclusioni

L’attore intenta un’azione legale per far restituire alla convenuta dei beni elencati in un documento allegato, sostenendo l’esistenza di un contratto di deposito gratuito stipulato tra loro. Chiede la restituzione dei beni o, in alternativa, un risarcimento di 40.000 euro nel caso in cui la restituzione non sia possibile. La convenuta nega l’esistenza del contratto e respinge le richieste dell’attore. Durante il processo, l’attore deve provare l’esistenza e i dettagli del contratto, ma la prova fornita è parziale. Inoltre, l’elenco dei beni non è firmato dalla convenuta. È emerso che la loro relazione sentimentale era già terminata prima della presunta consegna dei beni. Le testimonianze disponibili non forniscono informazioni precise sui beni consegnati.
La deposizione di XXXXXXXXX S.XXXXXXXX potrebbe sembrare rilevante poiché ha riportato dichiarazioni negative sulla parte convenuta, affermando che quest’ultima aveva espresso l’intenzione di disfarsi dei vestiti del signor B.XXX anche donandoli in beneficenza. Tuttavia, il testimone non era presente al momento della consegna dei beni e non è stato in grado di elencarli in modo preciso, limitandosi a menzionare genericamente degli abiti. Inoltre, i figli della convenuta hanno negato di aver visto tali beni nella casa della madre, sottolineando le dimensioni ridotte dell’appartamento. La lista fornita dall’attore includeva una vasta gamma di articoli, risultando difficile immaginare che tutti fossero custoditi presso l’appartamento della convenuta.

Inoltre, dalla deposizione del testimone coinvolto come mediatore tra le parti, emerge l’urgenza della convenuta nel liberarsi dei vestiti, possibilmente in vista di un trasferimento in un’altra abitazione. Questo potrebbe implicare una responsabilità condivisa da entrambe le parti per non aver agito tempestivamente per recuperare i beni, secondo l’articolo 1227 del codice civile.

In conclusione, sebbene sia plausibile che alcuni capi di abbigliamento siano stati lasciati dall’attore alla convenuta, quest’ultimo non ha fornito una prova sufficientemente dettagliata dei beni in questione, rendendo impossibile ordinare la restituzione specifica dei beni o quantificare un risarcimento danni. Di conseguenza, le richieste dell’attore sono respinte e le spese legali seguono la parte soccombente, ovvero l’attore.

P.Q.M.

Il Tribunale, in conclusione, respinge le richieste dell’attore e lo condanna a pagare le spese legali alla convenuta. Le spese sono liquidate in un totale di euro 5.077,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15%, oltre a CPA ed IVA se dovuta. Inoltre, rigetta l’istanza ex art. 96 c.p.c. La decisione è stata presa il 7 febbraio 2024 a Verona.

Link alla sentenza

https://giuridica.net/wp-content/uploads/2024/02/sent-329-24-Verona-3.pdf

Per altre sentenze come queste visita il sito di https://www.iltuoforo.net/ e attiva la demo gratuita

Rimani sempre aggiornato sui nostri articoli e prodotti
Mostra altro

staff

Redazione interna sito web giuridica.net

Articoli correlati

Lascia un commento

Controlla altro
Close
Back to top button