CivileCommenti a SentenzeDiritto di Famiglia

Affidamento di minore

Responsabilità genitoriale figli nati fuori dal matrimonio

TRIBUNALE di VERONA Sezione Prima CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Claudia Dal Martello Presidente rel/est. dott. Virginia MANFRONI Giudice dott. Marco Nappi Quintiliano Giudice ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. 7060/2023, avente ad oggetto: Regolamentazione dell’ esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto ) , regolamentazione figli nati fuori dal matrimonio, promossa ex art. 473 bis.51 c.p.c., con ricorso depositato in data 02/11/2023, da T.XXXXX A.XXXX (XXXXXXXXXXXXXXXX) F.XXXXXXX M.XXXX (XXXXXXXXXXXXXXXX) rappresentati e difesi il primo dall’ Avv. T.XXXXXXX F.XXXX e la seconda dall’ Avv. G.XX S.XX, come da mandato in atti presso il cui studio eleggono domicilio.

– RICORRENTI Sentenza n. 2409/2023 pubbl. il 13/12/2023 RG n. 7060/2023 con l’ intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.

Conclusioni


Le parti coinvolte nel caso hanno presentato una richiesta di affidamento congiunto della minore a entrambi i genitori, con la residenza principale presso la madre. La responsabilità genitoriale sarebbe condivisa per decisioni cruciali riguardanti istruzione, salute ed educazione, mentre per questioni amministrative ordinarie sarebbe separata.

Il piano di visita proposto considera l’età della bambina, inizialmente prevedendo incontri regolari con il padre durante la settimana e fine settimana, graduandone l’intensità man mano che la bambina cresce. A partire dall’età di due anni, si inseriscono pernottamenti settimanali alternati e, in seguito, l’estensione dei giorni trascorsi col padre durante periodi festivi e estivi.

La sentenza del 13 dicembre 2023 (n. 2409/2023, RG n. 7060/2023) ha stabilito che il primo pernottamento inizierà a partire dalla Pasqua 2024, seguito da weekend alternati e successivamente l’introduzione di pernottamenti aggiuntivi e periodi più lunghi trascorsi col padre durante le vacanze.

In sintesi, il piano di visita si modifica in base all’età della minore, iniziando con incontri regolari e introducendo progressivamente pernottamenti e periodi più lunghi con il padre, sia durante festività che durante le vacanze estive.


La sentenza impone al sig. A.XXXX di versare alla sig.ra M.XXXX, a partire da settembre 2023, 250,00 euro al mese per il mantenimento della figlia L.XXXXXX, da pagare entro il giorno 10 di ogni mese tramite bonifico bancario. Questo importo sarà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat. Il sig. A.XXXX dovrà anche coprire il 50% delle spese straordinarie come definite nel Protocollo della famiglia approvato dal Tribunale di Verona.

La gestione delle spese straordinarie (come babysitter, asilo, spese mediche, attività sportive) potrà avvenire utilizzando i fondi presenti sul conto postale intestato a L.XXXXXX, attualmente destinato all’indennità di accompagnamento per invalidità dall’INPS. La sig.ra M.XXXX percepirà integralmente l’assegno unico per la figlia.

Le parti concordano che questi accordi rispondono alle necessità morali e materiali della figlia, liberando il Giudice Delegato dall’ascolto della stessa. Le spese legali sono interamente compensate tra le parti.

Motivi della decisione


La decisione si basa sull’esame dei documenti e del parere del Pubblico Ministero dopo aver ascoltato il relatore. Si è ritenuto che l’accordo tra le parti riguardante il mantenimento della figlia minore, l’affidamento e le visite con il genitore non convivente fosse equo, legittimo e nel migliore interesse della bambina, evitando così la necessità di ascoltare la minore data la sua giovane età.

La sentenza ha recepito integralmente l’accordo raggiunto dalle parti nel ricorso congiunto del novembre 2023 e ha deciso di compensare completamente le spese legali, su richiesta delle stesse parti.

Il dispositivo della sentenza stabilisce il recepimento dell’accordo sulle questioni di affidamento, collocazione, visite e contribuzione al mantenimento della figlia minore, prendendo atto di ulteriori accordi tra le parti e compensando integralmente le spese del procedimento.

Link alla sentenza

https://giuridica.net/wp-content/uploads/2024/01/Sent-2409-2023.pdf

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