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Commento a sentenza: Tribunale di Mantova, n. 70/2018

Nella sentenza n. 70/2018 del Tribunale di Mantova si discute sulla richiesta di interdizione posta in essere da parte attrice, la quale asserisce che la convenuta versi in uno stato di completa incapacità di attendere alla amministrazione dei suoi interessi, essendo affetta da grave demenza di tipo misto vascolare/degenerativo, attestata dalla documentazione medica riprodotta in giudizio.
Dal punto di vista normativa l’art. 414 del codice civile stabilisce: «Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione».
Va aggiunto che esistono due tipi di interdizione: da un lato vi è quella legale, automatica a una sentenza penale, dall’altro vi è quella giudiziale, derivante da un accertamento giudiziario, culminante in sentenza, come nel caso di specie di cui si sta disquisendo.
La veracità delle pretese attoree è emersa icto oculi attraverso l’esame posto in essere direttamente in Tribunale: non solo il soggetto in questione mostrava delle difficoltà evidenti nella collocazione spazio-temporale ma negava pure di avere risparmi in banca, pur essendo titolare di investimenti cospicui.
Alla luce degli investimenti a elevato rischio a cui il soggetto è stato condotto, nonché a tutti le altre esigenze della vita quotidiana che egli non è più in grado di soddisfare, il giudice dichiara l’adeguatezza della misura richiesta; in particolare egli asserisce che «appare senz’altro opportuno la forma di tutela richiesta, posto che in caso di istituzione di un amministratore di sostegno, stante la natura, tipologia e complessità degli interessi patrimoniali da gestire, potrebbe esservi il concreto rischio di non riuscire a individuare in modo adeguato i poteri da conferire all’amministratore di sostegno, cosa non verificabile nel caso di interdizione, in quanto l’interdetto è totalmente privato della capacità di agire e, quindi, il tutore può compiere in sua vece tutti gli atti necessari per la cura dei suoi interessi».
Ad abundantiam va evidenziato come la nomina del tutore avvenga in sede ulteriore, e non contestualmente, all’accertamento della necessità della misura; ciò non toglie che, come nel caso di specie, il giudice di prime cure possa suggerire l’opportunità di nominare determinati soggetti, per la prossimità del grado di parentela  o per la vicinanza affettiva.

dott. Michel Simion

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Michel Simion

Dottore in Giurisprudenza, Università degli Studi di Verona. Tesi in diritto costituzionale giapponese, appassionato di letteratura asiatica.

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