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Entra in vigore il biotestamento. Una breve guida alla redazione

Da oggi, 31 gennaio, entra in vigore la legge sul biotestamento a seguito dell’approvazione avvenuta in data 14 dicembre 2017 (testo: legge n. 219, 22 dicembre 2017).
Fondamenta del testo sono le Dichiarazioni anticipate di trattamento (Dat), tramite le quali è possibile specificare i trattamenti sanitari che si vogliono respingere o ricevere nel caso in cui il soggetto si trovasse in stato di incoscienza o nell’impossibilità di esprimere la propria volontà a riguardo.
Di seguito una breve guida contenente tutte le informazioni necessarie alla redazione di tale documento.
1. Soggetti interessati
Il biotestamento può essere redatto da tutti i cittadini maggiorenni capaci di intendere e di volere. All’interno si dovranno indicare tutti i trattamenti che si rifiutano o accettano nel caso ci si trovi nelle condizioni di non riuscire a esprimere un parere a riguardo. Non si possono, però, esigere trattamenti ritenuti contrari alla legge.
2. Formato
Le Dat possono essere scritte anche a mano. Nel caso in cui le condizioni di salute non lo consentano, è possibile registrare le proprie volontà su formato video/audio o qualsiasi altro formato elettronico che consenta la riconoscibilità del soggetto.
Le volontà, poi, si possono aggiornare in qualsiasi momento senza bisogno di pagare tasse o bolli.
3. Informazioni
Oltre ai dati del firmatario devono essere presenti informazioni circa lo stato di salute. Si deve dichiarare che «nell’ipotesi di trovarmi nelle condizioni di non poter decidere riguardo le mie cure sanitarie, a causa del mio deterioramento fisico e/o mentale, e/o di essere in uno stato clinico tra quelli elencati nel presente documento» si vuole o non si vuole ricevere specifici trattamenti.
Si possono indicare anche i nome di familiari o persone fidate da informare della cosa.
4. Firma del medico e indicazioni post mortem
Per rendere valido il biotestamento è necessaria la sottoscrizione del proprio medico, il quale dichiara «di aver informato il Sig.(…) in relazione alle volontà sanitarie da lui qui sopra espresse, e che nel pieno delle sue facoltà mentali il suddetto ha compreso il valore delle sue decisioni».
Si possono, inoltre, riportare indicazioni riguardo il luogo in cui si desidera morire e varie disposizioni riguardo salma ed esequie.
5. Fiduciari e testimoni
Possono essere fiduciari o testimoni i soggetti con le seguenti caratteristiche: persona maggiorenne capace di intendere e di volere, familiare o meno. La nomina a fiduciario/testimone avviene tramite la sottoscrizione delle Dat tramite apposizione della propria firma sul documento (insieme a codice fiscale e documento d’identità).
Non vi è nessun obbligo, tuttavia la legge auspica che nel momento della sottoscrizione avvenga l’indicazione di una persona fiduciaria. La delega in oggetto riguarda l’interpretazione delle Dat anche in relazione ai cambiamenti che possono intercorrere in tema di possibili nuove cure offerte dalla medicina. Sarà quindi in grado di prendere decisioni insieme al medico firmatario.
6. Autenticazione
L’ultimo passo è l’autenticazione tramite diverse modalità: 1) atto pubblico (atto redatto con un funzionario pubblico designato o attraverso un qualsiasi pubblico ufficiale, come un notaio), 2) scrittura privata autenticata (da un funzionario pubblico designato dal tuo Comune o da un qualsiasi pubblico ufficiale, come un notaio) custodita dall’autore del documento, 3) scrittura privata consegnata personalmente all’ufficio dello stato civile del Comune di residenza (ufficio che, se istituito, provvede all’annotazione in un apposito registro) oppure nelle strutture sanitarie, nei casi in cui la Regione di residenza ne regolamenti la raccolta.

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emanuelesecco

Dottore in Editoria e Giornalismo. Appassionato di scrittura, editoria (elettronica e digitale), social media, musica, cinema e libri. Viaggio il più possibile, ma Budapest è sempre nel cuore.

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