Civile

Equa riparazione

Le disposizioni della «Nuova Legge Pinto del 2012» non hanno efficacia retroattiva
Cassazione Civile, II sez., Sentenza n. 19897 del 22 settembre 2014

A seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni modificative della Legge n. 89 del 2001 (c.d. Legge Pinto), introdotte dal Decreto Legge n. 83 del 2012, alcune Corti d’Appello applicano – anche se solo in via interpretativa – le disposizioni di cui all’art. 55 della D.L. n. 83/2012 anche ai ricorsi depositati prima dell’entrata in vigore della Legge di conversione (11 settembre 2012). Nello specifico, la Corte di Appello di Potenza, nel determinare l’indennizzo richiesto con ricorso depositato nel 2011, si è conformata ai criteri di cui all’art. 2 bis, comma 3 del D. L. n. 83/2012, secondo cui: «La misura dell’indennizzo non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice».

Per tale ragione, i ricorrenti denunciavano un vizio di motivazione, per aver la Corte di Appello fatto applicazione, anche se solo interpretativa, della disposizione secondo cui l’indennizzo non può superare il valore della causa.

La Suprema Corte, dopo aver premesso che tutte le controversie il cui ricorso è depositato prima del 11 settembre 2012, non sono soggetti alla «Nuova Legge Pinto del 2012», ha precisato che «contrariamente a quanto affermato dalla Corte d’Appello, alle disposizioni introdotte nel 2012 non può riconoscersi natura di norme di interpretazione autentica, atteso che, se è vero che per alcuni aspetti vengono recepiti orientamenti della giurisprudenza di questa Corte mutuati dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo, non vi è nulla nel decreto Legge n. 83 del 2012 che possa indurre a ritenere che il Legislatore abbia inteso attribuire alle nuove disposizioni efficacia retroattiva, avendo anzi espressamente dettato una specifica previsione per l’entrata in vigore della nuova disciplina

In buona sostanza, nessuna delle nuove disposizioni (molto criticate dagli addetti ai lavori poiché afflittive della posizione dei ricorrenti), tantomeno quella che statuisce che l’indennizzo non deve superare il valore della causa, può essere applicata ai ricorsi per equa riparazione depositati prima dell’11 settembre 2012.

SCARICA IL PDF Di Francesco Cerotto, Avvocato del Foro di Perugia e Grafologo Giudiziario

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Francesco Cerotto

Avvocato in Perugia e Grafologo giudiziario. Referente Regionale Umbria dell?A.GRA.GI. (Associazione Grafologi Giudiziari); Iscritto all?albo dei CTU (Grafologo - Grafologia Peritale) presso il Tribunale di Perugia, svolge la professione in qualit? di CTU o CTP presso tutti i Tribunali del territorio nazionale.

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