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OPPOSIZIONE ORDINANZA INGIUNZIONE PRESIDENZA REGIONE SORVOLI PER ELISKI E
ELISUPERFICI

Parti

Parte ricorrente

Composta da X A.XXXXXX SRL e J.XX C.XXXXX L.XXX D.XXXXXXX, hanno convenuto la Regione contestando un’ordinanza-ingiunzione e sostenendo la prescrizione del diritto a procedere e l’illegittimità dei voli contestati. Il giudice ha emesso una sentenza in base all’articolo 429 c.p.c. dopo un’udienza di discussione e l’articolata trattazione della causa.

Parte resistente

S.X A.XXXXXX SRL (precedentemente G.X SRL) e il sig. J.XX C.XXXXX L.XXX D.XXXXXXX, con il sig. C.XXXX Sla Regione Autonoma Valle d’Aosta rappresentata dal Presidente pro tempore, difesa dagli avvocati S.XXXXX F.XXXXXX, V.XXXXXXX F.XXXXXX e L.XX C.XXX.

Sentenza


Il ricorso è respinto in quanto infondato. Inizialmente, viene respinta l’eccezione di prescrizione sollevata dagli opponenti. Nonostante la sanzione riguardi atti compiuti il 27.1.2018, il 28.1.2018 e il 7.2.2018, l’ordinanza ingiunzione è stata notificata via pec alla società il 18.4.2023 e al sig. D.XXXXXXX il 15.6.2023. Tuttavia, la violazione è stata contestata con verbale n13/2018 notificato il 15.6.2018, atto che interrompe la prescrizione. Pertanto, il termine prescrizionale quinquennale non può essere considerato decorso.

Dal punto di vista del merito, i fatti sono chiari: la G.X s.r.l., ora S.X A.XXXXXX s.r.l., aveva precedentemente stipulato una convenzione il 1.12.2017 con i Comuni di Valgrisenche, Arvier e La Thuile per sorvoli per eliski e gestione di elisuperfici. Documentalmente è provato che nelle date indicate un elicottero aveva effettuato voli al di fuori del comprensorio convenuto, violando le condizioni stabilite.


In fatto, la legge regionale 15/1988 del 4.3.1988, che disciplina le attività di volo alpino per la tutela ambientale, vieta atterraggio e decollo di veicoli a motore nei parchi, aree protette e oasi di protezione della fauna in Valle d’Aosta. Nell’ambito di tali zone, il sorvolo a quote inferiori a 500 metri è vietato per velivoli a motore, salvo deroga concessa dalla Giunta Regionale nelle oasi di protezione della fauna. Analoghi divieti si applicano in tutto il territorio sopra i 1.500 metri, tranne che per aviosuperfici autorizzate dai Comuni e segnalate alla Regione. Sono escluse forze armate, corpi armati, servizi forestali, protezione civile e voli autorizzati dal Presidente della Regione per motivi specifici. Le disposizioni non si applicano alle attività didattico-sportive degli aeroclub conformi alla legge regionale 31 luglio 2012, n. 24, ma il trasporto turisti e sciatori da parte degli stessi rimane soggetto a limitazioni.

In diritto, gli opponenti interpretano la normativa regionale sostenendo che le restrizioni si applicano solo ai voli per trasportare turisti dalle aviosuperfici sopra i 1.500 metri agli areali in quota per la discesa degli sciatori, non estendendosi ai voli di recupero dei clienti da diverse località, incluso l’estero, per riportarli alle aviosuperfici di partenza.
Il Tribunale ritiene non condivisibile la tesi proposta dagli opponenti, che sostiene la limitazione delle restrizioni della normativa regionale solo al trasporto di sciatori dalle elisuperfici di base ai punti di partenza in quota per le discese. La legge regionale 15/1988 mira a limitare l’uso di veicoli in alta montagna, richiedendo convenzioni con i Comuni. La concessione delle elisuperfici è chiaramente finalizzata all’attività di eliski, come indicato nei dettagli degli obblighi del concessionario. Le disposizioni della legge e della convenzione escludono l’utilizzo delle elisuperfici per attività diverse dall’eliski.

L’opinione che l’utilizzo delle elisuperfici sia stato autorizzato senza limitazioni operative, temporali o gestionali è respinta. La connessione stretta tra l’attività di eliski e la concessione delle elisuperfici emerge chiaramente dalla lettura sistematica della legge regionale e della convenzione del dicembre 2017.

In relazione all’infrazione contestata, il Tribunale evidenzia che la sanzione irrogata è congruente con il minimo edittale e, pertanto, legittima. L’ordinanza ingiunzione è quindi considerata valida.

Per quanto riguarda le spese legali, dato l’assenza di precedenti giurisprudenziali e la novità delle questioni affrontate, queste vengono integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

ogni altra domanda eccezione e deduzione respinta definitivamente decidendo contrariis reiecti

  • rigetta l’ opposizione;
  • compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Link alla sentenza

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