CivileDiritto della privacy

Profilazione Online. Le linee guida del Garante

di Alberto Nicolai, Dottore in Giurisprudenza

Le recentissime “Linee Guida” emanate dal Garante per la Privacy mirano ad indicare il percorso che tutti i gestori di siti web dovrebbero seguire in caso di profilazione dei loro visitatori, siano essi utenti registrati ovvero semplicemente di passaggio sul sito internet.

Le “Linee Guida” non rappresentano un provvedimento di tipo vincolante (come, ad esempio, il provvedimento dell’8 Maggio 2014 con cui il Garante ha individuato le modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie, e che dal prossimo 2 Giugno avrà efficacia cogente), bensì prettamente informativo e riepilogativo.

Attenzione però: le Linee Guida, nonostante la loro funzione di mero sussidio, rappresentano un’importante summa dei provvedimenti, nazionali ed europei, sul tema trattato, e pertanto costituiscono uno strumento prezioso da maneggiare con cura, e da tenere in debita considerazione onde evitare sanzioni derivanti da diverse fonti.

Analizziamo quindi i punti cardine del provvedimento, che ha il preciso scopo di:

armonizzare, semplificandole, le diverse modalità attraverso le quali è possibile garantire il rispetto dei principi applicabili in materia di protezione dei dati personali nell’espletamento delle attività che caratterizzano la fornitura di servizi on line.

così da poter estrapolare i concreti risvolti pratici dall’applicazione dei consigli del Garante.

Sulla profilazione

Il Garante, in apertura, precisa che esistono molteplici servizi, dalla posta elettronica, alle mappe online, dai social network, ai negozi virtuali, che offrono svariate funzionalità a titolo gratuito, basando il proprio business sugli introiti pubblicitari.
E, in molti casi:

i dati raccolti vengono utilizzati per finalità di profilazione, cioè per l’analisi e l’elaborazione di informazioni relative a utenti o clienti, al fine di suddividere gli interessati in “profili”, ovvero in gruppi omogenei per comportamenti o caratteristiche sempre più specifici, con l’obiettivo di pervenire all’identificazione inequivoca del singolo utente (cd. single out) ovvero del terminale e, per il suo tramite, anche del profilo, appunto, di uno o più utilizzatori di quel dispositivo.

Quindi Profilazione come suddivisione degli interessati in gruppi omogenei per comportamenti e caratteristiche, ma anche Profilazione con lo scopo di identificare in maniera sempre più pervasiva e profonda il singolo e specifico terminale, o meglio, la singola e specifica persona, in carne e ossa, che è seduta di fronte al PC e che sta navigando in Rete.

Ma qual è l’obiettivo della profilazione?

È sempre il Garante a risponderci in maniera puntuale:

“La menzionata categorizzazione è generalmente strumentale sia alla messa a disposizione di servizi sempre più mirati e conformati sulle specifiche esigenze dell’utente, sia alla fornitura di pubblicità personalizzata, che pertanto abbia un grado di probabilità di successo (ma, al tempo stesso, anche un livello di pervasività) molto più elevati rispetto a messaggi promozionali generici, sia all’analisi e monitoraggio dei comportamenti dei visitatori dei siti web, sia allo sfruttamento commerciale dei profili ottenuti, i quali possono avere un significativo valore di mercato in ragione della loro capacità di fornire indicazioni sulle propensioni al consumo di beni e servizi.”

Scomponiamo ed analizziamo questa frase, mettendo in risalto i molteplici scopi individuati dal Garante:

– messa a disposizione di servizi sempre più mirati e conformati sulle specifiche esigenze dell’utente.

Conoscere il proprio cliente per cucirgli un abito sartoriale su misura, anziché una versione industriale e standardizzata su larga scala.

fornitura di pubblicità personalizzata, che pertanto abbia un grado di probabilità di successo (ma, al tempo stesso, anche un livello di pervasività) molto più elevati rispetto a messaggi promozionali generici

La già richiamata “Pubblicità comportamentale”, la pubblicità che segue l’utente, così da anticipare i suoi prossimi acquisti in base ai suoi interessi.

– analisi e monitoraggio dei comportamenti dei visitatori dei siti web.

Così da personalizzare l’esperienza d’uso del Sito, studiando l’andamento dei click e delle pagine viste, in modo da offrire una navigazione più piacevole per gli utenti, ovvero redditizia per il gestore del sito.

– sfruttamento commerciale dei profili ottenuti.

I risultati della Profilazione così ottenuta possono essere fonte di guadagno DIRETTO per il profilatore, oppure INDIRETTO, costituendo vera e propria moneta di scambio: la compravendita di interi pacchetti di utenti profilati è ormai una realtà consolidata, e in certi casi rappresenta il vero e proprio core business di talune realtà informatico-digitali.

Obblighi per chi profila

Partiamo da un dato di fatto: l’attività di Profilazione, di per sé, non è assolutamente vietata dalla legge. Sono le modalità con cui viene posta in essere che, troppo spesso, sono censurabili.
Vediamo pertanto quali sono le modalità corrette per svolgere attività di profilazione, che garantisco la necessaria tutela agli interessati, partendo da un semplice schema ed approfondendolo nel dettaglio.

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Alberto Nicolai

Dottore Magistrale in Giurisprudenza, praticante avvocato abilitato al patrocinio, consulente privacy certificato da T?V Italia. Si occupa prevalentemente di diritto informatico e di internet, ICT, Website Legal Compliance e Privacy. www.albertonicolai.it

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