Sentenze

Tribunale di Verona, Sez. Lavoro – Sentenza n. 731/2015 del 10.2.2016 (Dott. M. Cucchetto)

SENT. 731 /2015

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro

Il Tribunale di Verona – Sezione Lavoro,
nella persona del Giudice dott. Marco Cucchetto, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di lavoro promossa con ricorso depositato in data 6.8.2012
DA
T. G., comparso in causa a mezzo dell’avv. A. B. per mandato a margine del ricorso ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Verona,
CONTRO
C. DI BONIFICA VERONESE, in persona del legale rappresentante pro tempore, comparso in causa a mezzo degli avv.ti A. G. e F. F. per mandato a margine della memoria di costituzione ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in
OGGETTO: riconoscimento del diritto di precedenza
UDIENZA DI DISCUSSIONE: 1.12.2015
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE:
In via principale:
accertarsi e dichiararsi, per i motivi meglio esposti in ricorso, il riconoscimento del diritto di precedenza ex art. 9 bis L. 236/93 a favore del sig. T. G., riguardante l’assunzione di lavoratori stagionali da parte del C. di Bonifica Veronese relativo all’anno 2012; per l’effetto ordinarsi l’immediata riassunzione del sig. T. G. alle dipendenze del C. di Bonifica Veronese; per i motivi esposti in ricorso, condannarsi il C. di Bonifica Veronese, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, alla corresponsione in favore del sig. T. G. a titolo di risarcimento del danno, della somma di € 25.564,37, ovvero la diversa somma che dovesse risultare di giustizia (anche all’esito dell’espletanda istruttoria), oltre a rivalutazione monetaria ed interessi dalla data di maturazione delle singoli voci di credito fino al saldo.
In ogni caso:
con vittoria di spese e compenso di causa, IVA e CPA 4% inclusi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali 12,50%.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA:
Nel merito: respingere il ricorso e le domande tutte ex adverso svolte, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e R.F.
MOTIVI DELLA DECISIONE

Si controverte nel caso in esame del diritto di precedenza del ricorrente ex art. 9 bis L 236/93 a favore del T. G. concernente l’assunzione di lavoratori stagionali da parte del C. di Bonifica Veronese relativo all’anno 2012: il ricorrente ha avanzato domanda per ottenere la sua immediata riassunzione alle dipendenze del C. di Bonifica Veronese, con conseguente condanna del C. alla corresponsione in suo favore, a titolo risarcitorio, della somma di € 25.564,37.
La fonte normativa del diritto vantato dal ricorrente si rinviene nell’art. 9-bis della legge 236/93, che testualmente prevede che i lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa a carattere stagionale con contratto a tempo determinato, nelle ipotesi previste dall’art. 8 bis del decreto legge 29.01.1983 n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25.03.1983, n. 79, hanno diritto di precedenza nell’assunzione presso la stessa azienda, con la medesima qualifica, a condizione che manifestino la volontà di esercitare tale diritto entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Il T., nel ricorso depositato il 6.8.12, allegava di essere stato assunto presso il C. convenuto con due contratti di lavoro stagionale dal 01.07.2010 al 30.11.2010 e dal 01.03.2011 al 28.10.2011, quale operaio comune; con lettera 8.11.2011, a conclusione della stagione 2011, aveva manifestato la volontà di avvalersi del diritto di precedenza ex art. 9 bis L.236/93 nella assunzione presso il C. per il successivo anno 2012.
Malgrado le rassicurazioni che avrebbe verbalmente ricevuto dal Presidente del C. durante la cena di chiusura della stagione 2011, non era stato riassunto per la successiva stagione 2012, nella quale il C. aveva assunto 45 lavoratori stagionali – tre in meno rispetto all’anno 2011: oltre al ricorrente non erano stati riassunti altri due operai, uno di 62 e l’altro di 63 anni – tra i quali risultavano però essere presenti lavoratori con minore anzianità rispetto a quella da lui vantata, e, segnatamente il sig. C. A. (la cui prima assunzione era avvenuta il 1.09.2010) e il sig. S. D. (la cui prima assunzione era avvenuta il 1.03.2011), entrambi già assunti con la medesima qualifica a lui attribuita (operai comuni) e svolgenti le stesse mansioni (taglio dell’erba e spruzzo diserbi), ma riassunti, nel 2012, come operai qualificati, seppur incaricati di svolgere mansioni di professionalità comunque equivalente rispetto a quella da lui posseduta.
Il ricorrente adombrava in ricorso possibili non meglio precisate motivazioni di natura politica per giustificare la sua mancata riassunzione.
Si costituiva il C. contestando la superiore ricostruzione e sostenendo che il diverso trattamento riservato al T. rispetto agli altri operai riassunti trovava il suo fondamento nelle diverse competenze professionali del ricorrente rispetto agli altri due, da cui derivavano diverse mansioni che potevano da loro essere svolte e corrispondenti differenti inquadramenti nei profili professionali di area D di riferimento.
La prima udienza fissata per l’8.5.13 non veniva chiamata per trasferimento del precedente magistrato assegnatario del procedimento; il ruolo veniva “congelato” in attesa dell’arrivo del nuovo giudice, che prendeva possesso in data 18.8.14.
All’udienza “rifissata” per l’11.11.14 si procedeva all’interrogatorio libero delle parti ed al tentativo di conciliazione con esito negativo; il giudice, ritenuta matura per la decisione, rinviava con termine per note all’udienza 26.5.15, poi slittata per impedimento dell’ufficio all’1.12.15, nella quale le parti, invitate alla discussione, concludevano come in epigrafe e la causa veniva decisa mediante lettura di dispositivo, con motivazione riservata.
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento .
Il T. non possedeva le stesse competenze e professionalità degli altri due soggetti a lui “preferiti” nella riassunzione presso il cXXXXXXXX resistente, e ciò si desume sia dalle stesse dichiarazioni rese in interrogatorio libero dalle parti sia dalla documentazione in atti.
Queste le precisazioni offerte dal ricorrente in udienza (sottolineature dell’estensore): “Avevo iniziato la stagione sfaldando l’erba utilizzando un decespugliatore a braccio unico su argini di canali; ero in media con altri tre/quattro colleghi che svolgevano le mie stesse attività. Avevamo un Ape Piaggio adoperato come “cassone” per trasporto mezzi e ci alternavamo nella sua conduzione. I miei colleghi in genere erano sempre gli stessi; mi ricordo che c’erano A. C., D. S., Z. P. e, con minor frequenza, anche M. S., che veniva in appoggio. Svolgevo anche altre mansioni, come dare il diserbo sugli argini e lo facevamo in due: uno guidava il trattore e l’altro a piedi irrorava gli argini col diserbante. Io non guidavo il trattore e in queste mansioni mi limitavo a spruzzare il diserbante seguendo a piedi il trattore guidato da altro collega. Il trattore lo guidava G. M. quando io davo il diserbante. Io non avevo precedenti esperienze di conduzione di mezzi agricoli. Nego di avere avuto scontri o discussioni di natura politica con alcuno all’interno del cXXXXXXXX ma in ricorso ho adombrato un sospetto di possibili motivazioni di natura politica della mia esclusione solamente perché non riuscivo a comprendere il motivo della mia mancata riconferma”.
Queste le precisazioni offerte dal resistente in udienza (sottolineature dell’estensore): “Io mi occupo nella veste di direttore dell’area amministrativa e di gestione del personale e posso dire che per C. e S. ricordo che i due erano stati assunti come operai comuni. Sono stati testati nel corso del 2011 dal capo settore manutenzioni o dal suo collaboratore B. C.. Le loro mansioni nel 2012 erano sostanzialmente equivalenti tra loro e i due sono stati prescelti proprio ed anche per le loro esperienze, attitudini e competenze nella conduzione di mezzi operativi complessi (quale il trattore con braccio decespugliatore)”.
Le diverse esperienze professionali maturate emergono anche documentalmente dal semplice esame dei curricula allegati dal T., dal S. e dal S. alle richieste ed ai relativi contratti stagionali: è lo stesso T. a riferire di esser stato in passato adibito ad attività di muratore con esperienze nel campo dell’edilizia (doc. 6 res.) mentre dal curriculum vitae del C. (doc. 8 ter res) e da quello del S. (doc. 9 ter res.) emergono pregresse competenze ed esperienze sia nell’utilizzo di impianti di irrigazione, pale meccaniche e piattaforme aeree che nell’uso del trattore in campagna.
Obiettività che confortano quanto dichiarato dalla parte resistente in prima udienza.
Né il T. si è peritato di contestare il dato (laddove il cXXXXXXXX aveva preso specifica posizione in sede di memoria di costituzione circa l’avvenuto impiego di C. e S. in quanto dotati di specifiche esperienze quali autisti di macchine operatrici affermando espressamente che il T. non aveva una siffatta esperienza: p.8 memoria di costituzione) o di fornire precisazioni sulle rispettive competenze nella conduzione dei trattori e dei mezzi agricoli con braccio decespugliatore (si è invero limitato a dichiarare in prima udienza di non aver mai visto il C. od il S. condurre il trattore quando erano con lui: dato sospetto oltre che irrilevante); la produzione della copia della patente di guida del T. operata solamente con le note conclusive finali autorizzate – non ammessa dal giudice – appare palesemente tardiva, oltre che prevedibilmente irrilevante.
Si è accertato che in esito alla riorganizzazione interna attuata dal C. anche in tema di contenimento dei costi del personale l’ente ha valutato le professionalità presenti all’interno dell’azienda ai fini della successiva determinazione delle unità di personale – con relative qualifiche – da assumere con contratto a tempo determinato: in tal senso il C. ha legittimamente valutato di non assumere per la stagione 2012 né il ricorrente né gli altri due lavoratori avventizi comuni necessitando di minori unità di personale avventizio “comune” rispetto alla stagione precedente 2011.
Si è assodato in causa come T. non avesse esperienza specifica né possedesse specifiche competenze e professionalità nella conduzione di mezzi agricoli, non avendolo mai fatto fino ad oggi. Dal che ne consegue che lo stesso non potesse pacificamente essere assunto dal C., come operaio qualificato addetto a tali incarichi.
La precedenza accordata dall’art.23 comma 2 L. 56/87 (come sostituito dall’art. 9 bis L. 236/93, di conversione del decreto legge n. 148/1993) collega il diritto esclusivamente alle assunzioni da operare per lavoratori “con la medesima qualifica”, il che non si è verificato rispetto alla specifica posizione del T..
Il combinato disposto di cui agli art. 2 e 128 del CCNL del settore consortile ed il Piano di organizzazione Variabile applicati dall’azienda classificano, difatti, i profili professionali dei lavoratori stagionali distinguendo tra “Operai comuni” e “Operai qualificati” e chiarendo che l’attribuzione della qualifica debba essere effettuata sulla base delle mansioni affidate. In specifico si prevede che debbano essere inquadrati in Area D Profili Professionali, come: omissis..
– Operaio qualificato Profilo professionale: Operaio- Area D (parametro 107): gli addetti alla custodia, all’esercizio e alla manutenzione delle opere e degli impianti consorziali in possesso di preparazione tecnica, acquisibile (dunque, se non già in possesso) con un breve tirocinio pratico.
– Operaio comune Profilo professionale: Operaio- Area D (parametro 100-104): gli operai comuni addetti ad attività di manutenzione nelle opere ed impianti consorziali non richiedenti preparazione tecnica né tirocinio pratico (es: addetti al taglio delle erbe, al diserbo e spurgo dei canali).
Orbene, ferma restando la correttezza dell’inquadramento del ricorrente, già assunto negli anni 2010 e 2011 con contratti di lavoro stagionale nella qualifica di “operaio comune”, il ricorrente si doleva della mancata assunzione come “operaio comune” per la stagione 2012, nonostante l’esercitato diritto di precedenza ex art. 8 bis L. 236/93, tenuto anche conto del fatto che il C. avrebbe assunto altri due operai avventizi (i sig.ri C. A. e S. D.), con la qualifica di “operai qualificati”, sebbene costoro vantassero una minore anzianità di assunzione.
C. A. e S. D. non possedevano identica professionalità rispetto al T.; risulta documentalmente che nella stagione 2012, per far fronte alle mutate esigenze organizzative dell’ente, C. e S. erano stati assunti come operai qualificati – Area D Liv D 107 Mansione D107: v. buste paga 8 ter e 9 ter res. – (e non già operai comuni) per essere impiegati (anche) come autisti di macchine operatrici, alla luce delle specifiche loro attitudini e competenze maturate sopra richiamate, competenze e mansioni che T. non era pacificamente in grado di svolgere.
In sintesi, difetta nel caso in scrutinio la violazione da parte del cXXXXXXXX, dell’art. 9 bis L. 236/1993, poiché manca il presupposto di legge consistente nell’assunzione di altri lavoratori -con la medesima qualifica.
Le domande del ricorrente vanno rigettate, apprezzandosi giusti e seri motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti valorizzandosi il fatto che la regola di giudizio adottata non appare cristallizzata in univoci orientamenti interpretativi della Suprema Corte.
P.Q.M.

Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite;
3) indica termine di giorni 60 per il deposito della motivazione della sentenza.
Verona, 1 dicembre 2015
IL GIUDICE dr. Marco Cucchetto

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