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Commento a sentenza: Corte d’Appello di Trento, n. 15/2018

La Corte di Appello di Trento con la sentenza n. 15/2018 ha rigettato l’impugnazione proposta avverso la pronuncia con la quale il Tribunale di Bolzano aveva condannato un’albergatrice al risarcimento del danno patito dalla Federazione Ciclismo in conseguenza del furto di nove biciclette avvenuto mentre i ciclisti alloggiavano presso la struttura della convenuta; quest’ultima era stata accertata dal giudice di primae curae quale responsabile per inadempimento del contratto di deposito alberghiero che si era concluso tra le parti, posto che le biciclette erano state riposte nella veranda dell’albergo con il consenso della proprietaria e che le biciclette non sono riconducibili al concetto di “veicolo” come inteso dall’art. 1785-quinquies c.c., trattandosi nella specie di biciclette da gara utilizzate per scopi agonistici e quindi con funzione di attrezzatura sportiva piuttosto che di mezzo di trasporto.
Parte appellante, ai fini dell’applicazione dell’art. 1785-quinquies c.c. che esclude la disciplina del deposito per i veicoli, le cose lasciate negli stessi e per gli animali viventi, aveva richiamato la definizione di “veicolo” data dall’art. 46 del Codice della Strada, ovvero «tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall’uomo»; tuttavia tale nozione non può che rilevare ai fini della regolamentazione della circolazione stradale, mentre i velocipedi sono considerati dal Codice della Strada “veicoli” in quanto mezzi di locomozione ammessi a circolare su strada.
Diversa è invece l’ottica nella quale va interpretata la nozione di “veicolo” di cui all’art. 1785-quinquies c.c.: la disciplina sul deposito alberghiero tratta dalle norme di diritto internazionale (Convenzione di Parigi del 1962) sancisce la responsabilità dell’albergatore per le cose depositate in albergo la cui finalità va ravvista nella garanzia in ordine alla sicurezza delle cose portate o depositate dal cliente in albergo; pertanto per “veicolo” si intende un «mezzo di locomozione idoneo al trasporto di bagaglio, con cui i clienti della struttura alberghiera ivi si trasferiscono per il soggiorno» (cfr. Tribunale di Alessandria, 20.08.2011; Tribunale di Parma, 11.12.2012).
Anche si volesse prescindere da tali argomenti letterali e voler considerare le biciclette quali veicoli ai sensi e per gli effetti dell’art. 1785-quinquies c.c., nel caso di specie era pacifico che quello concluso tra le parti fosse un contratto di deposito disciplinato dagli artt. 1766 e seguenti c.c., perfezionatosi con la consegna delle biciclette nella sfera di custodia della titolare dell’albergo.
Pertanto, come ha correttamente concluso il Tribunale di Bolzano, non era possibile applicare l’art. 1785-quinquies c.c. che esclude per i veicoli la disciplina sul deposito alberghiero e non poteva che concludersi per la sussistenza della responsabilità illimitata dell’albergatrice ai sensi dell’art. 1784, n. 1 c.c., che viene meno ai sensi dell’art. 1785 c.c. solo nel caso in cui la sottrazione sia dovuta al cliente, a forza maggiore o alla natura della cosa, ipotesi queste pacificamente non ravvisabili nella fattispecie concreta.

dott.ssa Veronica Foroni

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Veronica Foroni

Laureata in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Verona, tesi "Il consenso informato ai trattamenti sanitari nei soggetti incapaci tra esigenze di protezione della salute e tutela dell'autodeterminazione", relatore Prof. Riccardo Omodei Salè (110/110). Frequento la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, Università degli Studi di Trento e Verona. Praticante avvocato e tirocinante presso Tribunale di Verona - III sez. civile (magistrato referente dott. Massimo Vaccari). Appassionata di biodiritto e bioetica, mi interesso dei temi di diritto civile relativi a persone e famiglia (in particolare della tutela dei soggetti incapaci).

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