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Commento a sentenza: Corte d’Appello di Bologna, n. 366/2018

Nella sentenza n. 366/2018 della Corte d’Appello di Bologna si discute attorno agli atti di concorrenza sleali riconosciuti con la sentenza n. 659/2017 del Tribunale di Bologna.
Parte attorea agisce in giudizio appellando non solo la mancata pubblicazione della sentenza di primo grado ma anche il mancato accoglimento della domanda di risarcimento del danno, una volta provata la veracità degli atti lesivi.
Parte convenuta, allo stesso modo, appella la sentenza, in modo incidentale, richiedendo il rigetto della sentenza di primo grado laddove la condannava per gli atti di concorrenza sleale che, a suo avviso, erano stati posti in essere da un suo agente commerciale, senza che ella ne fosse a conoscenza o ne abbia tratto vantaggio.
Incominciando dall’appello incidentale, il giudice rigetta la pretesa: è sicuramente vero che il colpevole materiale della condotta non fosse dipendente della convenuta, ma è altrettanto vero che quest’ultimo fosse legato alla società da un contratto di agenzia e consulenza, che lo autorizzava ad agire per conto e in nome della stessa.
Nemmeno le pretese attoree hanno trovato maggior sorte, essendo respinte entrambe.
Per quanto riguarda la pubblicazione della sentenza, il giudice evidenzia come essa non sia automatica al riconoscimento degli atti lesivi, costituendo una sanzione autonoma e rimessa alla discrezionalità del giudice, avente funzione riparatoria rispetto all’ulteriore propagazione degli effetti dannosi dell’illecito; il parziale accoglimento della domanda e il numero limitato degli episodi non rende opportuna, e necessaria, la pubblicazione.
Stessa sorte per il risarcimento del danno: se manca la prova dell’esistenza del danno, non essendo bastevoli in tale direzione una tardizia perizia contabile e due estratti di bilancio, non è possibile procedere alla liquidazione del danno neppure in via equitativa.
In definitiva il giudice respinge tutto quello che gli viene richiesto, lasciando la questione inalterata rispetto a quanto statuito in primo grado.

dott. Michel Simion

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Michel Simion

Dottore in Giurisprudenza, Università degli Studi di Verona. Tesi in diritto costituzionale giapponese, appassionato di letteratura asiatica.

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