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Controversia da mezzo milione

Il caso

Nel caso legale descritto, la società G.XXXXXXXXXXXX 98 Srl ha presentato un appello contro una sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 22.02.2021. Questa sentenza riguarda un procedimento di opposizione a un decreto ingiuntivo emanato a seguito di una controversia tra G.XXXXXXXXXXXX 98 Srl e S.XXXX AX Srl Quest’ultimo aveva richiesto il pagamento di una somma di euro 408.933,94, oltre a interessi e spese , relativa a una vendita di granuli plastici tra le due società.

Nel giudizio di primo grado, il giudice ha respinto le argomentazioni di G.XXXXXXXXXXXX 98 Srl e ha confermato il decreto ingiuntivo, dichiarando l’esecutività dello stesso e condannando G.XXXXXXXXXXXX 98 Srl a pagare le spese legali a S.XXXX AX Srl

Ora, G.XXXXXXXXXXXX 98 Srl ha presentato un appello alla Corte d’Appello, chiedendo in via preliminare di accertare e dichiarare la procedibilità e l’ammissibilità dell’appello. Nel merito, richiede di accogliere integralmente le domande ei motivi di gravame contenuti nell’atto di appello introduttivo, revocare il decreto ingiuntivo opposto in primo grado e condannare l’appellata alle spese di entrambi i gradi di giudizio.

D’altra parte, S.XXXX AX Srl chiede alla Corte d’Appello di respingere l’appello di G.XXXXXXXXXXXX 98 Srl, sostenendo che sia infondato in fatto e in diritto. Inoltre, chiede di confermare la sentenza di primo grado e di condannare G.XXXXXXXXXXXX 98 Srl a rimborsare le spese legali del presente grado di giudizio. Sostiene anche che G.XXXXXXXXXXXX 98 Srl dovrebbe essere condannata al risarcimento del danno derivante dalla temerarietà della lite.

La Corte d’Appello dovrà esaminare le argomentazioni delle due parti e prendere una decisione in merito all’appello presentato da G.XXXXXXXXXXXX 98 Srl

Nell’appello, l’appellante ha critico l’uso delle fatture come prova del debito, ma la Corte ritiene che le prove presentate dall’appello in fase monitoria siano sufficienti per dimostrare la consegna della merce e il debito. La Corte sembra propensa a respingere l’appello dell’appellante ea confermare la sentenza di primo grado.

La Corte ha dichiarato che, pur rispettando i requisiti formali previsti dall’articolo 342 del codice di procedura civile, ciò che conta di più è l’essenza dell’atto. Pertanto, non sono richieste formalità particolari, ma è cruciale che l’atto di appello identifichi chiaramente le questioni contestate nella sentenza impugnata, le relative obiezioni e un’alternativa alla decisione presente impugnata. Nel caso presente, sembra che l’appello soddisfi tali requisiti.

Inoltre, l’appellante ha presentato un unico motivo d’appello in cui ha ripetuto gli argomenti precedentemente avanzati in primo grado. In particolare, ha contestato la conclusione della sentenza impugnata che aveva ritenuto che l’appellante avesse soddisfatto l’onere della prova riguardo all’esistenza del debito e aveva respinto l’eccezione di abuso di posizione dominante e concorrenza sleale ex articolo 2594 del codice civile .

La Corte ha ritenuto che l’appellante abbia principalmente criticato l’uso delle fatture come prova, sostenendo che non fossero sufficienti per dimostrare il debito. Tuttavia, ha ritenuto che le prove presentate dall’appellata in fase monitoria, tra cui copie dei documenti di trasporto e un estratto conto riepilogativo, siano idonee a dimostrare la consegna della merce e il debito. Inoltre, l’appellata ha presentato un documento che elenca le somme dovute, e l’appellante non ha mai contestato tale elenco. Di conseguenza, la Corte sembra incline a respingere l’appello dell’appellante e a confermare la sentenza di primo grado.

P.Q.M.

La Corte d’Appello ha emesso la sua decisione definitiva sull’appello presentato da G.XXXXXXXXXXXX 98 Srl contro la sentenza del Tribunale di Milano n. 1971/2021, pubblicata il 9.3.2021:

  1. La Corte ha respinto l’appello presentato da G.XXXXXXXXXXXX 98 Srl
  2. Ha condannato la società G.XXXXXXXXXXXX 98 Srl a rimborsare le spese legali a favore della società S.XXXX A.XX Srl del presente grado di giudizio, per un totale di 14.239,00 euro, suddivise in 4.389,00 euro per la fase di studio, 2.552,00 euro per la fase introduttiva e 7.298,00 euro per la fase decisionale, oltre alle spese accessorie previste dalla legge.
  3. La Corte ha dichiarato la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell’appellante di un importo pari al contributo unificato, come previsto dall’art. 13 comma 1 quater del DPR 115/02.

La decisione è stata emessa il 8 maggio 2023 a Milano.

Link alla sentenza

https://giuridica.net/wp-content/uploads/2023/11/Sent-1585-2023.pdf

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