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Presunto inadempimento contrattuale

Sentenza: 7630/2023

Conclusioni

Per gli attori:

  1. Disporre preliminarmente la sospensione e/o la revoca del Sig. G.XXXXXX E.XXXXXX dalla qualità di amministratore della Italia R.XXXXXXX Srl.
  2. Nel merito, accertare e dichiarare la gravissima responsabilità del Sig. G.XXXXX E.XXXXXX, nella qualità sopra menzionata, per i fatti indicati.
  3. Condannare il convenuto al pagamento a favore degli attori di un importo di euro 200.000,00 (duecentomila/00) o di un diverso importo determinato in via equitativa, anche a titolo di risarcimento da lucro cessante.
  4. Vincere le spese con attribuzione per fattane anticipazione.

Per il convenuto E.XXXXXX G.XXXXX:

  1. Dichiarare preliminarmente la carenza di legittimazione ad agire di P.XXXXXX D.XXXXXX nei confronti di Sig. E.XXXXXX G.XXXXX per quanto riguarda l’azione ex art. 2476 cc
  2. Nel merito, rigettare la domanda attrice come priva di fondamento sia in fatto che in diritto.
  3. Accertare la responsabilità dell’arch. N.XXXXXXXX per la condotta omissiva e contraria ai doveri di diligenza nel mandato conferitole dalla Soc. “I.XXXX R.XXXXXXX Srl” e condannarla solidamente con la Soc Italiana Ass. ni SpA al risarcimento dei danni subiti dal convenuto nella sua qualità di amministratore e socio della Soc. “I.XXXX R.XXXXXXX Srl”.
  4. Vincere le spese con distrazione.

Per il terzo chiamato N.XXXXXXXX L.XXX:

  1. Accertare e dichiarare la nullità, annullabilità, inammissibilità e/o improcedibilità dell’atto di chiamata in causa del Sig. G.XXXXX E.XXXXXX e/o dell’azione da essa proposta per violazione procedurali.
  2. Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione del Sig. G.XXXXX E.XXXXXX per richiedere la chiamata in causa dell’Arch. N.XXXXXXXX.
  3. Accertare e dichiarare la contraddittorietà delle argomentazioni e delle conclusioni del Sig. G.XXXXX E.XXXXXX, con conseguente nullità della chiamata in garanzia e/o della domanda in essa contenuta.
  4. Nel merito, rigettare tutte le richieste contenute nella domanda di chiamata in causa.
  5. Nel caso di responsabilità riconosciuta, condannare la compagnia “Italiana Assicurazioni SpA” a garantire, manlevare o tenere indenne il chiamato da ogni pregiudizio.
  6. Vincere le spese.

Per il terzo chiamato Italiana Assicurazioni Spa:

  1. Rigettare la domanda di manleva e di garanzia proposta dall’Arch. L.XXX N.XXXXXXXX nei confronti della Italiana Assicurazioni SpA per inammissibilità e infondatezza.
  2. Determinare, in via subordinata, l’indennizzo nei limiti e alle condizioni stabilite nel contratto di assicurazione.
  3. Nel caso di responsabilità solidale, dichiarare la Italiana Assicurazioni SpA tenere a rispondere soltanto della quota di pertinenza dell’Assicurato, applicando gli scoperti, i massimali e le limitazioni stabilite dal contratto assicurativo.
  4. Rigettare ogni domanda rivolta contro la Italiana Assicurazioni SpA

La sentenza è stata emessa il 21/07/2023 con il numero di registrazione n. 7630/2023 nel registro generale n. 19286/2019.

Motivi della decisione

Il caso giuridico presenta una controversia tra P.XXXXXX D.XXXXXX, amministratore della società Italia R.XXXXXXX Srl, e E.XXXXXX G.XXXXX. P.XXXXXX D.XXXXX ha citato in giudizio E.XXXXXX G.XXXXX chiedendo la revoca di quest’ultimo dalla carica di amministratore della società I.XXXX R.XXXXXXX Srl, insieme alla condanna e all’accertamento della responsabilità di E.XXXXXX G.XXXXX ai sensi dell’articolo 2476 cc, con richiesta di pagamento di 200.000,00 euro.

P.XXXXXX D.XXXXX sostiene di essere stato contattato da E.XXXXXX G.XXXXX nel gennaio 2018 per avviare un’attività ricettivo-alberghiera. Ha predisposto un business plan, individuato un immobile, costituito la società I.XXXX R.XXXXXXX Srl, di cui era coamministratore con E.XXXXXX G.XXXXXX. Afferma di aver effettuato cospicue anticipazioni per coprire i costi della società e che, a causa di difformità riscontrate dopo l’inizio dell’attività nel marzo 2019, l’immobile è stato sottoposto a sequestro preventivo. Inoltre, ha scoperto la costituzione di un’altra società, la E.XXXXXX I.XXXX Srl, da parte di E.XXXXXX G.XXXXX e N.XX S.XXXXX Srl, che svolgeva la stessa attività in zona limitrofa.

E.XXXXXX G.XXXXX si difende eccependo la carenza di legittimazione attiva di P.XXXXXX D.XXXXXX e respinge gli addebiti in merito ai provvedimenti dell’autorità giudiziaria. Afferma di svolgere attività ricettivo-turistica dal 2014.

L.XXX N.XXXXXXXX, chiamato in causa da E.XXXXXX G.XXXXXX, impugna la domanda e chiede l’autorizzazione a chiamare in causa Italiana Assicurazioni SpA, il suo assicuratore per la responsabilità civile.

Con atto successivo, l’Arch. L.XXX N.XXXXXXXX evoca in giudizio Italiana Assicurazioni SpA, richiedendo l’accoglimento delle sue conclusioni.

Italiana Assicurazioni SpA si difende impugnando la domanda di garanzia e manleva dell’Arch. N.XXXXXXXX. Durante il processo, vengono concessi termini per le istanze istruttorie, ma tali istanze sono ritenute inammissibili. L’ordinanza del 01.09.2022 rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e, successivamente, la rimetteva in decisione al Collegio con la concessione dei termini di cui all’art. 190 cpc

Infine, il Collegio giudicante afferma che la domanda è infondata e la rigetta.

Il caso riguarda la costituzione in proprio di P.XXXXXX D.XXXXXX come amministratore della Italia R.XXXXXXX srl e la sua richiesta di revoca del coamministratore E.XXXXXX G.XXXXX, nonché la condanna al risarcimento dei danni. La sentenza n. 7630/2023, pubblicata il 21/07/2023, con riferimento al registro generale n. 19286/2019, esprimere che la domanda può essere qualificata come un’azione ex art. 2476 cc e un’azione ex art. 2395 cc

L’azione ex art. 2476 cc si basa sulla responsabilità dell’amministratore di diritto della società a responsabilità limitata per danni derivanti dall’inosservanza di doveri imposti dalla legge o dall’atto costitutivo. La responsabilità segue lo schema della responsabilità da inadempimento contrattuale, richiedendo la prova dell’illiceità del comportamento, della conseguenza dannosa e del nesso causale tra condotta e danno. D’altro canto, l’azione ex art. 2395 cc è di natura extracontrattuale e richiede la prova di una condotta dolosa o colposa in violazione degli obblighi legali o statutari, un pregiudizio diretto al patrimonio individuale del socio o del terzo, e un nesso causale tra condotta e pregiudizio.

Al punto di fatto, la responsabilità di E.XXXXXX G.XXXXX viene contestata per presunti abusi edilizi e attività concorrenziale. La sentenza che non ci sono elementi sufficienti per ritenere la sua responsabilità nella non conformità dell’immobile, dato che erano stati incaricati professionisti che non hanno ottenuto risultati certi sulla sua imputabilità. Di conseguenza, la richiesta di revoca e condanna al risarcimento dei danni nei confronti di E.XXXXXX G.XXXXXX non è giustificata sulla base delle gravi condotte contestate.

Nel corso della causa, è emerso che E.XXXXXX G.XXXXX ha documentato l’esercizio dell’attività in zona limitrofe alla sede della Italia R.XXXXXXX srl dal 2014. tuttavia, non è stata fornita documentazione riguardo ad eventuali attività alberghiere intraprese successivamente alla costituzione della società nel 2014.

La sentenza esclude la presenza di condotte violative da parte degli amministratori e, di conseguenza, respinge la responsabilità sia nei confronti della società Italia R.XXXXXXX srl che del socio (non specificato come “SOCIO”). La responsabilità diretta ex art. 2395 cc è altresì esclusa. Il documento menziona che la questione relativa a R.XXX è assorbita.

Il rifiuto della richiesta avanzata dal ricorrente comporta il rigetto delle domande avanzate contro i terzi chiamati in garanzia. Le spese legali sono liquidate in base al principio della soccombenza.

Per quanto riguarda le spese legali dei terzi chiamati in causa, la parte attrice ha considerato inammissibili tali chiamate e non ha esteso la domanda principale nei loro confronti. La chiamata in causa di N.XXXXXXXX L.XXX viene respinta dal Collegio, poiché proposta da un soggetto non legittimato, dato che il titolo della chiamata in garanzia si basava sull’incarico conferito dalla Italia R.XXXXXXX srl e non da E.XXXXXX G.XXXXX. Si evidenzia che la richiesta di E.XXXXXX G.XXXXX non è una domanda di manleva, ma una richiesta autonoma di risarcimento danni in qualità di socio ed amministratore della Italia R.XXXXXXX srl Le spese dei terzi chiamati (N.XXXXXXXX L.XXX e Italiana Assicurazioni spa) sono quindi poste a carico del convenuto E.XXXXXX G.XXXXXX.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia d’impresa, ha emesso una decisione definitiva in una causa tra le parti coinvolte. La richiesta contro E.XXXXXX G.XXXXX è stata respinta, e la parte attrice è stata condannata a rimborsare a E.XXXXXX G.XXXXX le spese legali, che ammontano a euro 8000,00. Inoltre, sono state respinte le richieste avanzate da E.XXXXXX G.XXXXX contro N.XXXXXXXX L.XXX e da quest’ultimo contro Italiana Assicurazioni spa E.XXXXXX G.XXXXX è stato condannato a rimborsare le spese legali a N.XXXXXXXX L .XXX ea Italiana Assicurazioni spa, per un totale di euro 4000,00 ciascuna. La decisione è stata presa nella Camera di Consiglio il 17.7.2023, con la relazione ed estensione della Dott.ssa Caterina di M.XXXXXX, che ricopre il ruolo di Presidente.

Link alla sentenza

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