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Interferenze illecite nella vita privata: è privata dimora il bagno di uno studio professionale

Secondo la Sent. n. 27847 del 2015, nel delitto di interferenze illecite nella vita privata, relativamente al requisito di “luogo di privata dimora”, ha natura non pubblica il bagno di uno studio professionale, posto che il suo utilizzo non è consentito a chiunque, ma è riservato al titolare e agli impiegati, con conseguente connotazione di stabile e continuativa frequentazione da parte di tali persone. Ciò che rileva ai fini della responsabilità penale è, infatti, la violazione della riservatezza domiciliare della persona offesa, e non già la disponibilità di quel domicilio da parte dell’autore dell’indebita intercettazione. Inoltre, il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri, del fatto di reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva; col che, in ordine al reato di cui sopra, è tempestiva la querela sporta soltanto quando le persone offese hanno compreso di essere state oggetto di riprese.

(Cass. Pen., Sez. III, 2 luglio 2015, n. 27847)
da Luca Monticelli, Avvocato in Reggio Emilia, Dottore di ricerca e Professore a contratto in diritto penale presso la S.S.P.L. dell’Università di Parma, Pluris Quotidiano Giuridico

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