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Riscrittura del regolamento che disciplina il tirocinio forense

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Pubblichiamo un documento prodotto dal gruppo di lavoro Avvocatura 3.o partendo dalla bozza di regolamento per lo svolgimento del tirocinio forense, ai sensi dell’art. 41 della Legge n. 247/12.

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Relazione illustrativa

Va in primo luogo sottolineato che per aversi una normativa che disciplini in modo completo il tirocinio forense va data attuazione, a mezzo di apposito regolamento, all’art. 43 della Legge 31 dicembre 2012 n. 247. Il presente regolamento pertanto disciplina lo svolgimento delle attività del tirocinante da eseguirsi ai sensi dell’art. 41 della stessa legge. Avvocatura 3.0 si è posta il problema di una possibile integrazione delle due regolamentazioni indicate come necessarie dalla norma primaria, ma ha ritenuto che i corsi di formazione necessari al completamento del tirocinio non possano essere disciplinati con il presente atto.

È stata altresì scartata l’idea di indicare la necessaria adozione dell’ulteriore normativa prevista dall’art. 43 della Legge Professionale, perché il contenuto di una tale norma non avrebbe fatto altro che ripetere, in modo ultroneo, quanto già previsto dalla stessa legge.

Passando alle modifiche suggerite, emerge in primo luogo un obbligo di comunicazione del tirocinante, per quanto riguarda il contestuale svolgimento di attività di lavoro subordinato, stringente e puntuale. La norma mira a garantire l’effettiva formazione dell’aspirante avvocato, limitando la possibilità di svolgere un’attività lavorativa che infici la possibilità di apprendimento del tirocinante. La modifica è stata proposta a mezzo di inserimento di un nuovo comma 1 all’art. 2 del regolamento.

È stato altresì proposto che il tirocinio venga considerato come la sommatoria di tre semestri di attività, ognuna sottoposta ad autonoma verifica, in grado di portare ad un accertamento di mancato svolgimento del periodo semestrale di formazione secondo i dettami del regolamento. La previsione è stata attuata a mezzo di inserimento di un nuovo comma 1 all’art. 3. Si è anche inteso recepire il precetto dell’art. 40, comma 2, del nuovo codice deontologico, prevedendo che l’avvocato presso cui operi il tirocinante, dopo il primo semestre di attività, e fermo l’obbligo di corresponsione di un rimborso per le spese effettivamente sostenute, ricompensi il tirocinante per l’attività effettivamente svolta. Tale norma è stata introdotta con il comma 3 dell’art. 3.

Parzialmente rivisto è anche l’art. 4 del regolamento, senza che peraltro si sia alterato il senso delle norme proposte dal Ministero della Giustizia.
All’art. 5 si è introdotta una più vasta accezione dei motivi che possono consentire l’interruzione del tirocinio.

All’art. 6 si è introdotto il comma 2, teso a rendere pubblico l’elenco dei soggetti disponibili a far svolgere presso di sé il tirocinio previsto dal regolamento. Questo articolo – quello che è stato rivisitato in modo più profondo. Gli obblighi di controllo del Consiglio dell’Ordine sono stati elencati con maggiore puntualità. I commi 5 e 6 del regolamento sono stati pertanto integralmente riscritti, prevedendo le modalità con le quali il Consiglio svolga i propri compiti di vigilanza ed i requisiti da accertare perché detto compito risulti assolto in modo ottimale.

Il comma 7, di nuova formulazione, serve ad armonizzare la disciplina regolamentare con la tripartizione del periodo di tirocinio in tre semestri, prevedendo che lo svolgimento dell’attività formativa non coerente con le norme in vigore, possa negare al tirocinante la certificazione dell’idoneo svolgimento del tirocinio per il singolo semestre.

Infine, al comma 8, si è modificata la normativa che riguarda la pubblicità dell’attività di controllo svolta dal Consiglio, ritenendo che l’assemblea di approvazione del bilancio non sia il luogo in cui rendere agli iscritti comunicazioni che attengono a tutt’altra attività. Ferma l’opportunità di ciascun Consiglio dell’Ordine di dotarsi di un sito internet istituzionale su cui pubblicare le relazioni afferenti le attività demandate al Consiglio dalla novella legge professionale, si è ritenuto di indicare in un resoconto, pubblicato sul sito internet istituzionale con cadenza annuale, il documento con il quale dare conto agli iscritti dell’attività di vigilanza e controllo sul tirocinio effettivamente svolta.

I primi tre commi dell’art. 7 del regolamento hanno subito alcune modifiche, tese a regolare in modo più puntuale, ma sostanzialmente mantenendo inalterati gli scopi delle norme stesse. Più importante è l’aggiunta di un comma 5 all’articolo in commento. Tale comma intende consentire al praticante avvocato abilitato al patrocinio, l’assunzione di un mandato difensivo solo se congiunto con quello del responsabile della sua formazione. Si tratta di una norma che mira a far si che lo svolgimento dell’attività professionale del tirocinante non si possa svolgere senza l’effettiva supervisione e responsabilità di un avvocato che abbia già acquisito la possibilità di svolgere la professione. Questo ovviamente, sia per garantire il tirocinante, sia per tutelare adeguatamente la cittadinanza e salvaguardare il corretto esercizio della professione forense.

Dalle modifiche suggerite non derivano antinomie o contraddizioni con altri elementi dell’ordinamento. Avvocatura 3.0 ha inteso rendere omogenea la terminologia utilizzata nel regolamento, riferendosi al praticante avvocato unicamente come al “tirocinante” ed eliminando i riferimenti alla pratica forense, sostituendoli con la più corretta dicitura di “tirocinio”. Ancora, è stato ritenuto che la dicitura “Consiglio” sia idonea ad identificare il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, laddove richiamato dalle norme, e pertanto, anche per economia e sinteticità del testo, si è tentato di eliminare il riferimento all’organo per esteso.

Per il testo integrale

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Gruppo di lavoro composto da avvocati che intendono produrre atti normativi attraverso il metodo della leadership diffusa e della sintesi.

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