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Separazione e conflitto su scuola pubblica o religiosa. Prevale l’interesse del minore

Corte di Cassazione – ordinanza n. 21553/2021, sez. prima Civile

Nel caso in cui i genitori che si stanno separando siano in disaccordo sulla scuola che deve frequentare il figlio minore, chi decide?
La Cassazione dice che deve essere il giudice, sempre tenendo conto il fatto di non dover aggiungere ulteriori traumi al minore.

È quanto si evince dall’ordinanza n. 21553/2021, con la quale si è esaminato il caso di due genitori separati che non arrivavano a un compromesso nella decisione della scuola che avrebbero dovuto frequentare i due figli di 5 e 8 anni. In casi come questi, ricorda la Corte, il giudice deve avere come criterio guida l’interesse superiore del minore; è inutile aggiungere altri motivi di disorientamento a un minore che ha appena subito la separazione dei genitori.

Scuola religiosa o pubblica?

Per il caso in questione, trattandosi di una scuola confessionale, la Corte tiene a sottolineare che la scelta presa «non risponde a una ipotetica predilezione della Corte per una scuola confessionale, a discapito di quella pubblica . Dipende dall’acuito bisogno dei minori di avere – nel frangente – una continuità ambientale nel campo in cui si svolge propriamente la loro sfera sociale ed educativa».
Il giudice che si troverà a decidere, comunque, non dovrà farlo tenendo in considerazione quale dei due genitori versi la retta scolastica. Ricorda la Corte che «con il denaro non si può escludere un padre dalle fondamentali scelte inerenti l’istruzione (per di più quella della scuola, dell’obbligo) dei figli». Come già detto, prevale l’interesse superiore del minore.

Nel caso in cui il conflitto riguardi un’educazione di stampo religioso, e sempre in nome dell’interesse del minore, si possono adottare provvedimenti contenitivi e restrittivi della libertà di culto dei genitori. Questo nell’eventualità che l’educazione religiosa abbia «conseguenze pregiudizievoli per il figlio, compromettendone salute psico-fisica e sviluppo». Tuttavia, la Cassazione ricorda che tale decisione vale solo per la scuola materna e primaria o i cicli scolastici attualmente frequentati. In seguito, il genitore che spinge per un’educazione aconfessionale potrà chiedere di nuovo un cambiamento di rotta.

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