Sentenze

Tribunale di Verona – Sentenza n. 2215/2015 del 3.08.2015 (Dott. Platania)

Azione revocatoria ordinaria ex. art. 2901 c.c.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott Fernando Platania ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. /2013 R G. promossa da:

IL GIARDINO D.E. SRL con il patrocinio dell’avv. P. G. e dell’avv. G. A. elettivamente domiciliato presso il difensore avv. P. G.

ATTORE

contro

S.S. con il patrocinio dell’avv. T. M. P. ed elettivamente domiciliato in BUSSOLENGO presso lo studio dell’avv. T. M. P.

CONVENUTO

L. M. con il patrocinio dell’avv. B. M. e elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso lo studio dell’avv. B. M.

CONVENUTO

C.A.S. con il patrocinio dell’avv. B. M. e elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso lo studio dell’avv. B. M.

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d’udienza del 30 aprile 2015.

MOTIVAZIONE

Con citazione del 15 luglio 2013 la srl II GIARDINO D.E. conveniva in giudizio S.S., L. M. e C.A.S. per ottenere la declaratoria di inefficacia nei suoi confronti dell’atto di compravendita con il quale il suo debitore, C.A.S., aveva il venduto, unitamente a sua madre L. M., il suo unico appartamento a favore della cugina S.S. rendendo così impossibile la soddisfazione del suo credito.

Si costituivano in giudizio C.A.S. e L. M. che osservavano che a seguito del precipitare della sua condizione economica, sull’immobile di sua proprietà per la quota del 50%, erano state iscritti diverse ipoteche. Inoltre la Benaco Banca credito Cooperativo che aveva concesso un mutuo per l’acquisto, aveva chiesto il pagamento delle rate scadute e non onorate; per evitare l’imminente espropriazione, aveva proceduto alla vendita dell’immobile previo assenso alla cancellazione delle ipoteche nel frattempo iscritte da numerosi creditori; tutto il ricavato della vendita, come appariva nello stesso atto di compravendita era stato destinato a soddisfare i creditori. L’atto dunque non era revocabile.

Si costituiva in giudizio S.S. che osservava che vi erano ancora beni immobili intestati al debitore; non sapeva che l’atto potesse pregiudicare le ragioni della attrice ed, inoltre, il denaro ricavato dalla vendita era stato destinato al pagamento dei creditori dello C.A.S..

Senza l’assunzione di mezzi di prova i procuratori delle parti, precisavano le conclusioni riportate in epigrafe.

All’udienza del 30 aprile 2015 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni riportate in epigrafe.

Bisogna necessariamente muovere dall’orientamento giurisprudenziale di cui è esempio Cass. 2 giugno 2009 n. 14557 in base al quale non è possibile procedere alla revoca in applicazione dell’art. 2901 3 c.o. c.c. quando la vendita è disposta al fine di ricavare la provvista necessaria al pagamento dei debiti.

Ebbene, nella specie nello stesso atto di vendita si dà compiutamente atto che sull’immobile erano state iscritte numerose ipoteche oltre quella della Banca Benaco; nello stesso atto si precisa che il pagamento del prezzo veniva effettuato mediante consegna di titoli a favore dei soggetti che avevano iscritto ipoteca sul bene (quattro, oltre la Banca) e che, quindi, e contestualmente, accettavano la cancellazione della loro ipoteca in ragione dell’avvenuto pagamento dei loro crediti. Con il prezzo venivano anche pagati altri creditori che non avevano iscritto ipoteca.

La parte prevalente della somma che residuava è stata utilizzata al fine di estinguere il mutuo acceso con la Banca Benaco, per il residuo importo di euro 146.421,04 lo stesso giorno del rogito (ed evidentemente solo per tale ragione la Banca ha acconsentito alla cancellazione) con il versamento di euro 188.831,73 che rappresenta l’importo incassato dallo C.A.S. all’atto della compravendita; non sono stati impiegati (almeno apparentemente per estinzioni di debiti dello C.A.S.) solo euro 3.000 ed ovviamente l’importo di euro 25.715,52 che è stato consegnato alla sig.ra L.M., comproprietaria dell’immobile e non debitrice della società attrice.

Alla luce delle considerazioni di fatto che precedono la vendita ha rappresentato l’unico modo per il debitore di pagare i suoi ingenti e scaduti debiti.

Infatti è la stessa società attrice che assume che l’immobile compravenduto costituiva il solo bene che potesse permettere la sua soddisfazione e ciò evidentemente dimostra come non vi fossero per il debitore altre vie per adempiere ai suoi rilevanti debiti se non vendendo il bene stesso.

Non va dimenticato che i creditori soddisfatti diversi dalle banche avevano titoli esecutivi (e ciò evidentemente costituisce la prova più sicura della scadenza dei crediti da essi vantati); dall’estratto conto in atti (doc.12 parte convenuta) si evidenzia che lo C.A.S. al momento della vendita, 22 luglio 2011, non aveva pagato le rate mensili a far tempo dal maggio 2010 per un totale di 14 rate di circa 1.000 euro l’una.

In altre parole non vi possono essere dubbi che la vendita non è revocabile per alcuna ragione.

Va disposta la cancellazione della ipoteca giudiziale iscritta da parte attrice sul bene di proprietà di S.S. dopo il trasferimento del bene.

Alla soccombenza segue la condanna alla rifusione delle spese con compensazione solo per un quarto; infatti la illustrazione delle vicende emergeva non solo dall’atto notarile (ben noto alla società attrice) ma anche dalla nota inviata dal legale della S.S. prima dell’inizio della vertenza. La compensazione parziale può trovare giustificazione nel fatto che solo con la produzione documentale in ordine al pagamento della banca si è data compiuta dimostrazione dell’utilizzo pressoché integrale del ricavato della vendita ad estinzione delle obbligazioni.

P.Q.M.

Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando;
respinge
la domanda proposta dalla srl II Giardino D.E. nei confronti di S.S., L. M. e C.A.S.;
condanna

il GIARDINO D.E. a rifondere a S.S. i tre quarti delle spese di lite liquidati tali tre quarti in euro 5.440,50 per compensi (oltre iva e epa e rimb. spese forf. 15%) ed a L. M. e C.A.S. i tre quarti delle spese di lite liquidati tali tre quarti in euro 5.440,50 (oltre iva epa e rimb.spese forf 15%);

dispone la cancellazione della iscrizione di ipoteca giudiziale con presentazione né 45 del 04.08.2011, registro generale né 30823 e registro particolare né 6320, in relazione all’unità negoziale ivi descritta al n° 1 (immobile sito in Pastrengo, via Trento 3, foglio 7, part. 281, sub. 7 e magazzino – deposito sito in Pastrengo via Trento 3, foglio 7, part. 281, sub. 4) e all’unità negoziale ivi descritta al n° 2 limitatamente agli immobili n° 1 e 2 (immobile sito in Pastrengo, via Trento 3, foglio 7, part. 281, sub. 1 e immobile sito in Pastrengo, via Trento 3, foglio 7, part. 281, sub. 2).

Verona, 27 luglio 2015

Il Giudice

Dott. F. Platania

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