Affidamento figli minori: ambito delle competenze del consulente
Tribunale di Belluno – Decreto 2263/2019 del 20/6/2019 (Camera di Consiglio, Pres. Dott. Umberto Giacomelli)
CTU valutativa della capacità genitoriale senza diritto per le parti a un contraddittorio pieno.
AFFIDAMENTO FIGLI MINORI – CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO – CAPACITÀ GENITORIALE – RICHIESTA DI VISIONARE VIDEOREGISTRAZIONI COLLOQUI COL MINORE – RIGETTO
(artt. 337 bis c.c. e 194 c.p.c.)
Non viola il principio del contraddittorio il CTU che, nello svolgimento delle operazioni peritali aventi a oggetto la valutazione della capacità genitoriale, non mette a disposizione dei CTP e non deposita nel fascicolo d’ufficio, le registrazioni dei colloqui avuti con il minore sulle quali ha basato il proprio elaborato e le relative conclusioni.
[Nel caso di specie il Collegio rigettava le richieste di sostituzione del CTU e di dichiarazione di nullità delle operazioni peritali, ritenendo che i succitati vizi eccepiti dalla parte resistente attenessero a meri profili formali non in grado di pregiudicare il contraddittorio]RECLAMATA
Massima a cura dell’Avv. Antonia Caldart
Il CTU che valuta le capacità genitoriali può essere incaricato anche del supporto dei genitori nella fase attuativa del programma di visite.
AFFIDAMENTO FIGLI MINORI – CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO – AMBITO DELLE COMPETENZE DEL CONSULENTE
(art. 337 bis c.c. e art. 194 c.p.c.)
Al CTU incaricato della valutazione della capacità genitoriale in sede di giudizio ex art. 337 bis c.c., può altresì essere chiesto di supportare i genitori nella soluzione delle difficoltà di gestione dei rapporti con i figli (oggetto di consulenza) nell’attuazione del programma di visite dallo stesso consulente formulato.
RECLAMATA
Massima a cura dell’Avv. Antonia Caldart
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