Diritto di famiglia

MASSIMA – REGGIO EMILIA 142/2016 DEL 4.2.2016, DOTT. L. Poppi

INDEBITO – CONVIVENTE MORE UXORIO – OBBLIGAZIONE NATURALE – PROPORZIONALITA’ – ADEGUATEZZA (Cod. civ. art. 2033; art. 2034)
Le unioni di fatto, quali formazioni sociali che presentano significative analogie con la famiglia formatasi nell’ambito di un legame matrimoniale, assumono rilievo ai sensi dell’art. 2 Cost. e sono caratterizzate da doveri di natura morale e sociale di ciascun convivente nei confronti dell’altro che si esprimono anche nei rapporti di natura patrimoniale.
Ne consegue che le attribuzioni patrimoniali a favore del convivente “more uxorio” effettuate nel corso del rapporto configurano l’adempimento di una obbligazione naturale ex art. 2034 cod. civ. – a condizione che siano rispettati i principi di proporzionalità e di adeguatezza – e sono espressione della solidarietà tra due persone unite da un legame stabile e duraturo.
 
La giurisprudenza
Conformi
Cass. civ. Sez. III, 22/09/2015, n. 18632; Cass. civ. Sez. I, 22/01/2014, n. 1277; Trib. Genova Sez. II Sent., 25/09/2009; Cass. civ. Sez. III, 15/05/2009, n. 11330

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Stefania Di Ceglie

Giornalista

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