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Ruba bici in cortile condominiale: è furto in abitazione

Il furto in cortile equivale a quello in casa? Secondo la Corte di Cassazione, sì.
La sentenza n. 27143/2018 si è trovata a giudicare il caso di un uomo che, introdottosi in un cortile privato, ha rubato la bicicletta appartenente a una condomina. Il misfatto, però, non è riuscito grazie al portiere che, visto quanto stava accadendo, è intervenuto facendo bloccare il ladro all’esterno del complesso.
La Corte d’Appello aveva già confermato la sentenza emessa dal tribunale locale, il quale aveva condannato l’uomo per «furto in abitazione e furto con strappo», come del resto previsto dall’art. n. 624-bis c.p. e punito con da uno a tre anni di reclusione e multa variabile tra i 927 e i 1.500 euro.
Il condannato, in entrambe le occasione, aveva contestato la natura del reato asserendo che l’ambiente del cortile andava a configurare il reato come «furto non consumato in abitazione o nelle sue appartenenze» (come previsto dall’art. 624 c.p. e punito con reclusione da sei mesi a tre anni e multa tra i 154 e i 516 euro) oppure come «furto d’uso» (art. 626 c.p., reclusione fino a un anno o multa fino a 206 euro).
I giudici di Cassazione hanno, infine, confermato l’analisi effettuati nei procedimenti di merito. Il tentativo di furto, infatti, non è assolutamente configurabile né come «furto d’uso» – non credibile l’ipotesi che l’imputato avrebbe fatto un uso momentaneo del mezzo e solo all’interno del cortile – né come «furto non consumato in abitazione». Il motivo è ricongiungibile all’orientamento tenuto dalla giurisprudenza: «il cortile interno di una abitazione viene individuato come una pertinenza della medesima così da doversi configurare in caso di sottrazione di beni da tale spazio, il delitto previsto dall’articolo 624-bis codice penale».
 
 

Fonte: IlSole24Ore
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