Sentenze

Tribunale di Treviso, Sez. Lavoro – Sentenza n. 80/2016 del 12.02.2016 (Dott. M. Galli)

Restituzione Anticipo Provvigioni

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE LAVORO

Dott. Massimo Galli
Ha Pronunciato La Seguente

SENTENZA
Ex Art. 429 C.P.C.

Nella Causa Civile Di Primo Grado R.G. XXXX-2012 In Materia Di Procacciamento D’affari Promossa Con Ricorso Depositato II 14 Novembre 2012
Da
C. F.LLI SNC DI C. D. & L. Con Sede Legale In Mason Vicentino Rappresentata E Difesa Dagli Avvocati D. P. Di Bassano Del Grappa E D. A. Per Mandato A Margine Del Ricorso Ed Elettivamente Domiciliato Presso Lo Studio Di Quest’ultimo In Treviso
PARTE RICORRENTE
CONTRO
A. B. Rappresentato E Difeso Dall’avvocato L. M. Del Foro Di Treviso Per Mandato A Margine Della Memoria Difensiva Ed Elettivamente Domiciliato Presso Lo Studio Della Stessa In Treviso
PARTE RESISTENTE
Oggetto: Restituzione Anticipo Provvigioni

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Ricorso è fondato.
Dai documenti prodotti dalla stessa prospettazione dei fatti offerta da entrambe le parti si evince chiaramente che gli importi corrisposti dalla ricorrente in favore del resistente vengono qualificati anticipi provvigionali e non costituivano pertanto retribuzioni fisse dovute indipendentemente dalla conclusione di affari ad opera del procacciatore.
Preliminarmente deve essere osservato che l’accordo denominato lettera di intenti non risulta essere stato sostituito dalla lettera di incarico sia perché entrambi hanno la stessa data sia perché in alcuno di tali documenti è prevista una clausola novativa rispetto a quanto previsto nell’altro, sia perché dettano una disciplina contrattuale sostanzialmente complementare.
In particolare va osservato che nell’accordo denominato lettera di intenti del 1 settembre 2010 gli anticipi provvigionali vengono previsti solo per i primi sei mesi e per tale periodo gli stessi non sono conguagliabili se non in favore del procacciatore.
Tale situazione di favore per il procacciatore riguarda però solo l’ipotesi in cui entro il termine di sei mesi, definito periodo di prova, non vi sia stato il recesso ad iniziativa del uno dell’altro contraente poiché in questi casi l’accordo prevede la restituzione variamente disciplinata.
Il rapporto si è risolto per mutuo consenso entro il termine di sei mesi senza che gli anticipi corrisposti risultassero giustificati da provvigioni maturate.
Nel caso di specie pertanto non si è prodotto nell’effetto di intangibilità degli acconti ricevuti, previsto per il caso di superamento del periodo di sei mesi, né gli effetti previsti per il caso di recesso unilaterale. Di conseguenza deve ritenersi applicabile la disciplina generale relativa alle anticipazioni di provvigioni che ne prevede la restituzione per la parte non maturata attraverso il procacciamento di affari effettivamente conclusi, secondo la regola dell’indebito oggettivo sopravvenuto ex articolo 2033 codice civile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 2000 oltre a spese in misura forfettaria e ad accessori di legge.
P.Q.M.

Il Tribunale, in veste di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo, ogni diversa e/o contraria domanda e/o eccezione respinta assorbita ogni questione non espressamente trattata, cosi provvede:

  1. Accoglie il ricorso e per effetto condanna parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente la somma di euro 11.712,50 oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo effettivo a titolo di restituzione anticipi provvigionali.
  2. Condanna parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente le spese di lite che si liquidano in complessivi euro 2000,00 oltre a spese in misura forfettaria ed ad accessori di legge

Treviso, li 12 febbraio 2016
Il Giudice
Massimo Galli

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