Sentenze

Tribunale di Modena, Sez. I Civile – Sentenza n. 1694/2016 del 05.09.2016 (Dott. G. Del Borrello)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
1° SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Modena, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica ed in funzione di giudice dell’appello, nella persona della dott.ssa Gilda Del Borrello, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. XXX/2011 R.G.A.C. vertente tra:
M. V., elettivamente domiciliato presso lo Studio dell’avv. E. T., che lo rappresenta e difende in giudizio giusta procura a margine dell’atto di citazione;

attore

C. S.A.S. DI C. R. & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. U. T., dell’avv. L. T. B. e dell’avv. G. R., che la rappresentano e difendono in giudizio giusta procura in calce alla copia notificata dell’atto di citazione;

convenuta

Conclusioni delle parti
Per l’attore: “ voglia l’On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, in via principale e nel merito: a) accertare e dichiarare la responsabilità del centro estetico C. di C. R. & C. s.a.s., in persona del socio accomandatario C. R., per non aver adottato tutte le precauzioni necessarie per l’esposizione alla lampada abbronzante e, conseguentemente, per aver provocato le lesioni patite dal signor M. V.;
per l’effetto condannarla al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni patite dall’odierno attore quantificate in € 9.732,19 a cui dovrà aggiungersi il danno patrimoniale, ovvero in quella diversa somma minore o maggiore che verrà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata, dalla data del sinistro (31/12/2008) al saldo effettivo; b) previa identificazione della macchina abbronzante oggetto della controversia, accertare il mancato rispetto delle normative CE nonché verifica del non corretto funzionamento della macchina secondo gli standard medi previsti dal settore (manutenzione, revisione, mantenimento) e, conseguentemente, condannare la soc. C. di C. R. & C. s.a.s., in persona del socio accomandatario C. R., al risarcimento di tutte le lesioni causate a M. V. in seguito all’utilizzo della macchina abbronzante senza il rispetto dei precetti previsti dal libretto di istruzioni della casa costruttrice oltre che dalle normative CE vigenti nella misura di € 9.732,19 come sopra quantificate; in ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore intestatario.
Per la convenuta: “contrariis rejectis
IN VIA PRINCIPALE Dato atto e dichiarato a) che non sussiste responsabilità alcuna in capo alla convenuta società per le lesioni lamentate dall’attore; b) che la sua richiesta di risarcimento è infondata anche sul “quantum”;
RESPINGERSI le domande tutte avanzate dal Sig. M. V. con sua condanna alla refusione delle spese, competenze ed onorari tutti di causa.
IN VIA MERAMENTE SUBORDINATA Nella denegata e non creduta ipotesi in cui non dovesse essere accolta la domanda principale, dirsi tenuta la S.a.s. C. di C. R. & c. a risarcire i danni che saranno dimostrati in corso di causa da ridursi, ai sensi dell’art. 1227 cod. civ., in considerazione del comportamento colposo ed imprudente tenuto datt’attore. Con vittoria di spese, competenze ed onorari tutti di causa”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
M. V. ha citato in giudizio C. S.A.S. DI C. R. & C. allegando e deducendo:
• che in data 31.12.08 si era recato presso il centro di abbronzatura “La P. Solarium”, di proprietà della C. S.A.S. DI C. R. & C.,
per sottoporsi ad una lampada abbronzante;
• che la dipendente B. C., prima dell’avvio del trattamento abbronzante, gli aveva spiegato come accendere e spegnere la macchina e come avvicinarla o allontanarla dal viso, senza fornire alcuna indicazione in merito alla necessita di proteggere gli occhi durante l’esposizione e senza fornirgli occhialini protettivi adatti a tal fine;
• che pertanto aveva impostato la macchina al minimo della potenza e si era sottoposto ad una lampada della durata di 12 minuti, tenendo gli occhi chiusi e senza adottare alcuna ulteriore precauzione a tutela della vista;
• che dalla sera del 31.12.08 aveva avvertito un forte dolore agli occhi e la notte del 04.01.09, aggravandosi tale effetto, si era recato presso il pronto Soccorso del Policlinico di Modena, ove gli avevano diagnosticato “un’iperemia congiuntivale, con lieve sofferenza corneale epiteliare, CA e OV”, con prescrizione di terapia medica topica;
• che nonostante la cura prescrittagli, il dolore oculare, associato a lacrimazione profusa, era continuato e in data 07.01.09 non era riuscito a tornare al lavoro, connotato prevalentemente all’uso di videoterminali;
• che alle date del 09.01.09, del 14.01.09 e del 16.01.09 si era sottoposto ad ulteriori visite oculistiche nel corso delle quali gli erano state diagnosticate, rispettivamente, una “sofferenza epiteliale bilaterale’”, una “congiuntivite in occhio sinistrò” e una “ cheratocongiuntivite epidemica virale con adenopatia corneale” (diagnosi, quest’ultima, confermata anche in data 21.01.09);
• che nel periodo successivo, perdurando il dolore e i disturbi visivi, si era sottoposto ad ulteriori accertamenti specialistici che avevano confermato la diagnosi di “lesione corneale da esposizione ai raggi UVA e successiva infezione da adenovirus con cheratocongiuntivite in OS e sofferenza epiteliale”, con prescrizione di cure mediche protrattesi per tutto il mese di aprile 2009;
• che tale patologia, causalmente riconducibile al mancato uso di protezioni per gli occhi nel corso della seduta abbronzante, gli aveva cagionato: un danno biologico permanente del 4%, una ITP al 75% per giorni 20, una ITP al 50% per giorni 20, ed una invalidita parziale minima per giorni 20, con danno quantificabile nella misura di euro 4.603,23;
• che tale patologia, a fronte delle “sofferenze spirituali, i perturbamenti e il dolore causato dal trauma ”, gli aveva cagionato un danno morale quantificato nell’importo di euro 2.301,62;
• che tale patologia gli aveva causato anche un danno esistenziale per aver dovuto modificare il proprio stile e qualita di vita ed essendo stato anche costretto, per circa un anno, all’uso di occhiali e protettivi, con evidenti e gravi ripercussioni sulla vita sociale di relazione e sulla vita lavorativa;
• che a fronte della suddetta patologia erano state sostenute spese mediche dell’importo di euro 2.827,34;
• che il C. S.A.S. DI C. R. & C. era responsabile dei danni sopra indicati, non avendo fornito strumenti precauzionali volti ad evitare il verificarsi di effetti dannosi agli occhi e non avendo offerto alcuna spiegazione circa le controindicazioni connesse all’esposizione ai raggi UV senza l’uso di occhialini protettivi;
• che una CTU dovrà verificare se la macchina abbronzante in possesso della C. S.A.S. DI C. R. & C. risultava rispondente alle norme ed alle direttive comunitarie vigenti in materia.
Alla luce delle suesposte considerazioni l’attore ha concluso come in epigrafe indicato, avanzando domanda di risarcimento dei danni nei confronti della convenuta.
La C. S.A.S. DI C. R. & C. si è costituita in giudizio replicando:
• che le macchine abbronzanti in uso presso il centro estetico rispondono a tutte le prescrizioni in materia di igiene e sicurezza e sono sottoposte a regolare manutenzione periodica;
• che a tutti gli utenti vengono regolarmente indicate le prescrizioni per l’uso delle lampade, prescrizioni riportate anche su un cartello allocato nei pressi di ogni cabina, nel quale si consiglia espressamente di indossare gli appositi occhialini durante la seduta;
• che siffatti occhialini sono messi a disposizione dei clienti del centro;
• che i danni alla salute di cui si è chiesto il risarcimento sono stati quantificati unilateralmente ad opera della parte, che il danno esistenziale non può essere configurato se non in casi di eccezionale gravità e che nel caso di specie il danno morale non può essere riconosciuto autonomamente rispetto al danno biologico.
Alla luce delle suesposte considerazioni la convenuta ha concluso come in epigrafe indicato, avanzando domanda di rigetto delle pretese attoree.
Concessi i termini di cui all’art. 183 c.p.c. e depositate le relative memorie, la causa è stata istruita con CTU medico legale, con la testimonianza di B. F., B. S., C. G., B. G. e C. D..
Quindi, sulle conclusioni in epigrafe indicate, a causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE

Il caso in esame attiene ad una dedotta fattispecie di responsabilità civile del centro estetico per le lesioni riportate dal cliente nel sottoporsi ad un trattamento abbronzante.
Appare quindi opportuna una preliminare ricostruzione del regime normativo applicabile all’esercizio di siffatto tipo di attività.
L’attività di estetista è regolata dalla Legge n. 1/1990 il cui art. 1 recita: “l’attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione o l’attenuatione degli inestetismi presentì “.
Con D.M. 21 marzo 1994, n. 352 sono state dettate le norme regolamentari per la definizione dei contenuti tecnico-culturali dei programmi, dei corsi e delle prove di esame per conseguire la qualifica professionale di estetista.
Il legislatore ha poi previsto, con il D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, conv. con modificazioni dalla L. 2 aprile 2007, n. 40, che per svolgere l’attività di estetista sia sufficiente la qualificazione professionale e lo svolgimento dell’attività in locali che rispettino determinati requisiti urbanistici ed igienico-sanitari.
A norma dell’art. 1, comma 2, della suddetta legge n. 1/1990 l’attività di estetista “può essere svolta con l’attuazione di tecniche manuali, con l’utilizzazjone degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all’elenco allegato alla legge”, tra i quali sono inclusi i solarium per l’abbronzatura con lampade UV-A o con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR).
Il Regolamento emanato con D.M. 12 maggio 2011, n. 110 – recante norme dirette a determinare le caratteristiche tecnico-dinamiche ed i meccanismi di regolazione, nonché le modalità di esercizio e di applicazione e le cautele d’uso degli apparecchi elettromeccanici di cui all’elenco allegato alla legge n. 1/1990 — ha indicato le informazioni e le avvertenze di cui ciascun centro estetico deve tener conto per l’uso di solarium per l’abbronzatura.
Il suddetto decreto ha disposto quanto segue: “ le radiazioni ultraviolette solari o degli apparecchi UV possono causare danni alla pelle o agli occhi. Questi effetti biologici dipendono dalla qualità e dalla quantità delle radiazioni così come dalla sensibilità cutanea e oculare dell’individuo. Le esposizioni alle radiazioni ultraviolette solari o degli apparecchi UV possono portare a un invecchiamento prematuro della cute così come inducono un aumento del rischio di sviluppo di neoplasie cutanee …L’occhio non protetto può sviluppare un’infiammazione superficiale e, in alcuni casi, dopo un intervento alla cataratta, può verificarsi un danno alla retina dopo un eccessiva esposizione. ….Bisogna quindi prendere le seguenti precauzioni: -utilizzare sempre gli occhiali protettivi con caratteristiche idonee che devono essere messi a disposizione dei clienti per la loro utilizzazione durante le sedute abbronzanti; E’ altamente consigliato che il fruitore del trattamento acquisisca la conoscenza del proprio fototipo di appartenenza e sia consapevole dei rischi correlati all’esposizione”.
In merito ai compiti gravanti sull’operatore addetto al servizio di abbronzatura il decreto ha disposto che lo stesso “consiglia l’apparecchiatura e i tempi di esposizione più idonei, in base al fototipo dell’utilizzatore e secondo le indicazioni fornite dal costruttore ”, aggiungendo: “prima del trattamento, il soggetto deve essere informato sugli effetti nocivi dell’esposizione a raggi UV. Dovranno inoltre, allo stesso scopo, essere esposti appositi cartelli in maniera ben visibile, nelle immediate vicinanze delle apparecchiature, nei quali siano fornite precise indicazioni relative al rischio di effetti nocivi per la salute degli utilizzatori, Queste indicazioni vanno chiaramente esposte insieme alle seguenti raccomandazioni: non si espongano soggetti che non si abbronzano o che si scottano facilmente alla esposizione naturale al sole (fototipo 1 e 2); non esporsi al sole per 48 ore dopo una seduta abbronzante; indossare gli occhialetti protettivi; non si espongano soggetti con la pelle danneggiata dal sole; non si espongano persone che soffrono di eritema solare; non si espongano persone che soffrono o che hanno in precedenza sofferto di neoplasia cutanea o che hanno una familiarità per neoplasie cutanee”.
Chi esercita l’attività di estetista fornendo anche trattamenti abbronzanti è chiamato a rispondere del danno arrecato al cliente a titolo di responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale.
Ed infatti, tra estetista o centro estetico e cliente intercorre un contratto d’opera ex artt. 2222 c.c., di talché, in caso di trattamento non correttamente eseguito e di danni conseguentemente subiti dal cliente, si configura una responsabilità contrattuale del soggetto (estetista o centro estetico) con il quale il contratto d’opera è stato stipulato (Tribunale Lecce, 09.04.08).
In tale ambito, anche alla luce dei principi normativi sopra richiamati, in capo all’estetista/centro estetico è richiesto un alto grado di preparazione e perizia sia nel momento della valutazione preventiva sul tipo di trattamento abbronzante da applicare, sia nell’esecuzione del trattamento stesso.
L’attività estetica volta alla erogazione di trattamenti abbronzanti è stata anche qualificata come attività pericolosa, con conseguente assoggettamento dell’estetista o del centro estetico (anche per il fatto del suo dipendente, ai sensi dell’art. 2049 c.c.) alla responsabilità prevista dall’art. 2050 c.c. (Cass. 14-05-2014, n. 10534).
Considerata, quindi, la diversa tipologia delle azioni esperibili dal cliente danneggiato nei confronti del centro estetico o dell’estetista, ove il cliente attore non abbia esattamente qualificato il tipo di domanda azionata in giudizio per ottenere il risarcimento del danno patito a fronte del trattamento abbronzante, sarà necessario portare l’attenzione sui fatti allegati: se è stata valorizzata la pericolosità dell’attività abbronzante, la fattispecie deve essere ricondotta all’art. 2050 c.c., mentre se, al contrario, l’azione è fondata sulla colpa del convenuto, deve intendersi dedotta una responsabilità contrattuale.
Nel caso di specie l’attore M. V. ha lamentato la condotta colposa della dipendente della convenuta, la quale, a suo dire, prima del trattamento abbronzante cui si era sottoposto in data 31.12.08, non gli aveva suggerito di usare gli occhialini protettivi, né glieli aveva messi a disposizione nella cabina ove era collocata la macchina abbronzante, così inducendolo a sottoporsi alla seduta senza presidi protettivi e a subire, per l’effetto, l’insorgere di una patologia agli occhi.
L’espletata istruttoria ha consentito di smentire tale assunto e di provare la correttezza dell’operato della dipendente della convenuta.
Infatti, chiamata a testimoniare nel corso del processo, la suddetta dipendente, B. C., confermando di aver accompagnato il M. presso la cabina ove si trovava la lampada abbronzante, ha riferito: “sono sicura che ho raccomandato al sig. M. di inforcare gli occhiali protettivi perché è prassi che io seguo abitualmente, rientrando nei miei compiti specifici. Quando viene una persona devo anche spiegare le varie tecniche di abbronzatura, anche in relazione al tipo di carnagione e di pelle di ciascuno, e spiego inoltre le modalità di funzionamento delle nostre macchine  M….era solo e io l’ho accompagnato in cabina.gli ho spiegato il funzionamento della macchina e gli ho detto che doveva mettersi gli occhialini, come dico a tutti i clienti del centro “.
Tale testimonianza — sulla cui attendibilità oggettiva e soggettiva non v’è ragione di dubitare — non è stata scalfita dalle dichiarazioni del teste di parte attrice C. D., il quale ha affermato: “ dopo che il M. ha subito il sinistro per cui è causa mi ha chiesto di accompagnarlo all’interno del centro affinché potessi essere testimone in un eventuale futuro giudizio. Il M. si diresse verso il bancone e chiese all’addetta alla reception se si ricordava che lui aveva eseguito una seduta in passato. L’addetta lo riconobbe. Il M. fece allora presenti i problemi che aveva avuto agli occhi dopo la seduta presso il centro e addetta prese atto senza fare particolari commenti. Poi discussero sulla presenza o meno degli occhialini all’interno della cabina. L’addetta confermò che gli occhialini non c’erano di regola nella cabina, ma che era una prassi richiederli alla reception e che bastava chiederli per averli. L’addetta comunque confermò che c’erano cartelli che davano istruzioni sul comportamento da tenere”.
Come si può notare dal contenuto della deposizione, nulla ha potuto riferire il C. in merito a quanto avvenuto prima che il M., il 31.12.08, fosse stato accompagnato presso la cabina (non essendo presente): dunque, tale testimonianza non vale ad escludere che la B. avesse effettivamente reso edotto il M. sulla necessità di utilizzare gli occhialini e, in generale, sugli effetti nocivi e le controindicazioni connesse al trattamento abbronzante.
L’attendibilità della B. risulta confermata anche dall’esito del confronto disposto con il C., nel corso del quale la prima ha affermato di non aver mai visto il secondo e quest’ultimo ha invece sostenuto di riconoscere la stessa come l’addetta alla reception che aveva parlato con il M., aggiungendo che in quell’occasione si era posto in posizione più defilata, ad una distanza di circa quattro metri da quest’ultimo.
La B. ha precisato che il M. aveva contattato telefonicamente il centro estetico rappresentando i problemi riportati a seguito della seduta abbronzante e che qualche giorno dopo si era presentato personalmente in loco esibendo i certificati medici.
La teste ha negato “di aver riferito che gli occhialini non erano presenti in cabina” chiarendo: “è vero però che alcuni clienti non vogliono indossare gli occhialini e tengono gli occhi chiusi. In genere gli occhialini sono posti su una mensola all’esterno della cabina, insieme a dischetti di cotone per struccarsi e di mollettoni per i capelli. AU’interno della cabina c’è invece una mensola con protezione dopo sole e schermo totale isolante che il cliente può applicare nelle parti del corpo che non tollerano alcun tipo di raggio”.
Minore rilevanza rivestono le altre risultanze di prova orale.
La teste B. S. — dipendente del centro estetico della C. S.A.S. DI C. R. & C. dal novembre 2008 fino al dicembre 2010 — ha affermato che il 31.12.08 non aveva accompagnato personalmente il M. presso la cabina ove si era sottoposto al trattamento, riferendo tuttavia che in ogni cabina erano presenti occhialini, creme solari e protettive e un cartello indicante le prescrizioni da utilizzare nel corso del trattamento abbronzante, ivi compresa quella relativa all’uso degli occhialini.
Il teste B. F. — conoscente del M. – ha dichiarato che, recatosi una sola volta presso il centro estetico della C. S.A.S. DI C. R. & C. (in epoca successiva al 31.12.08), aveva riscontrato la presenza di cartelli indicanti la prescrizione all’uso di occhialini protettivi, ma non era stato invitato al loro uso da parte del personale dipendente del centro.
La C. G. — conoscente del M. — ha confermato quanto riferito dal B., ovvero il fatto che, recatasi presso il centro della C. S.A.S. DI C. R. & C. in epoca successiva al M., si era sottoposta ad una seduta abbronzante senza che le venissero forniti occhialini protettivi o le venisse consigliato il relativo uso da parte del personale ivi operante, aggiungendo tuttavia di aver notato la presenza di un cartellone ivi apposto ed indicante la prescrizione all’uso di dispositivi di protezione degli occhi.
In merito alle suddette dichiarazioni testimoniali, va detto che le stesse, riferendosi a prassi del centro o ad accadimenti successivi alla vicenda per cui è causa, non possono assumere valenza probatoria nella fattispecie concreta in esame.
Va poi osservato che, a dire della B., gli occhialini protettivi avrebbero potuto anche trovarsi anche su una mensola esterna alla cabina, il che giustificherebbe il fatto che i testi B. e C. non li avessero trovati all’interno della cabina.
Per giunta, ciò che rileva ai fini del corretto adempimento degli obblighi gravanti sul centro estetico, è che tali occhialini siano messi a disposizione del cliente e non il luogo ove gli stessi siano reperibili (essendo perfettamente lecito, da un punto di vista contrattuale, che gli occhialini — beni passibili di furto – siano consegnati dal personale del centro e non esposti su una mensola esterna o all’interno della cabina).
Non è poi secondario che presso il centro estetico fosse stato regolarmente esposto e reso visibile il cartellone indicante le prescrizioni da utilizzare nell’esposizione al trattamento abbronzante, ivi compresa quella relativa all’uso degli occhialini.
Il fatto che la C. S.A.S. DI C. R. & C. avesse adempiuto a tale obbligo — prescritto anche dalla normativa secondaria sopra richiamata — è stato confermato da tutti i testimoni, ivi compresa la B. S., dipendente del centro estetico la quale, contrariamente ai testi di parte attrice, ha riferito in ordine ai fatti del 31.12.08, confermando che anche all’epoca v’era il cartellone di avvertimento.
Peraltro, la circostanza — dedotta nella comparsa di costituzione e risposta – che presso il centro estetico in esame, anche all’epoca dei fatti per cui è processo, fosse stato esposto il suddetto cartellone non ha costituito oggetto di tempestiva contestazione da parte dell’attore (posto che nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c. nulla è stato replicato relativamente a tale assunto di parte convenuta).
Ne discende che il M. era stato messo in condizione di leggere le prescrizioni circa l’uso degli occhialini e di chiedere al personale del centro di fornirglieli, ove non presenti nella cabina o non avvistati sulla mensola esterna.
L’attore ha chiesto anche di affermare la responsabilità della convenuta per il mancato rispetto delle normative CE in merito al non corretto funzionamento della macchina abbronzante secondo gli standard medi previsti dal settore (manutenzione, revisione, mantenimento).
Occorre subito evidenziare che nell’atto introduttivo — ove l attore deve esporre tutti i fatti costitutivi della domanda ed allegare compiutamente e precisamente l’inadempimento ascritto al convenuto, onde consentirgli di adempiere all’onere di fornire la prova del proprio adempimento o di altri fatti estintivi, modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa attorea — non è stato allegato che la lampada utilizzata dal M. fosse “difettosa” o contra legem, ma è stato solamente chiesto al Tribunale di disporre una CTU per “verificare il rispetto dell’emissione massima consentita dell’apparecchiatura abbronzante in questione e di verificare la corretta rispondenza della stessa alle norme ed alle direttive comunitarie vigenti”.
Dunque, non è stato dedotto un inadempimento — ovvero l’aver messo a disposizione del cliente un macchinario non conforme alla normativa -, ma è stato chiesto un accertamento giudiziale di natura squisitamente esplorativa, come tale inammissibile.
Il difetto di allegazione della specifica condotta inadempiente esonera la controparte dal dover fornire una prova del proprio adempimento con riferimento a quello specifico profilo.
È dunque irrilevante ai fini di causa che la parte convenuta, unitamente alla memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c., abbia prodotto lo stralcio del manuale tecnico (doc. 4) concernente un macchinario diverso (cabina doccia) da quello utilizzato dall’attore (lampada trifacciale); così come è irrilevante che la stessa parte convenuta abbia prodotto solo tardivamente, ovvero all’udienza fissata per l’ammissione dei mezzi di prova, la documentazione tecnica relativa a quest’ultimo macchinario.
Infatti, la convenuta avrebbe dovuto difendersi solo relativamente a quanto ascrittole a titolo di inadempimento, ovvero l’omessa informazione circa l’uso di occhialini di protezione e l’omessa fornitura di tale oggetto protettivo, essendo ultronea e superflua la produzione di documenti atti a comprovare la regolarità dei macchinari abbronzanti utilizzati (donde l’implicito rigetto dell’ordine di esibizione dei libretti di manutenzione e delle fatture degli interventi tecnici formulato da parte attrice nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c.).
In definitiva, la convenuta C. S.A.S. DI C. R. & C. ha ottemperato all’onere di provare la correttezza del suo adempimento e ciò comporta il rigetto della domanda di risarcimento promossa dall’attore.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei valori medi di liquidazione di cui al DM n. 55/14, parzialmente ridotti in ragione della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto della controversia.
Le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto, devono essere poste a carico dell’attore soccombente.
P.Q.M.

Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
– rigetta la domanda promossa da M. V. nei confronti di C. SA.S. DI C. R. & C.;
– condanna M. V. alla refusione, in favore di C. SA.S. DI C. R. & C., delle spese di lite liquidate in euro 3.500,00 per compensi, oltre agli accessori di legge;
– pone definitivamente a carico di M. V. le spese per l’espletata CTU, già liquidate come da separato decreto
Modena 3 settembre 2016.
IL GIUDICE
Dott.ssa Gilda Del Borrello

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