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Assegno divorzile: in esame alcune novità

Ulteriori cambiamenti alla normativa in tema di assegno divorzile? È quanto si evince dalla conclusione dell’esame alla Camera di alcuni emendamenti, i quali aggiungeranno ulteriori criteri oltre a quanto già assodato dalle sentenze di Cassazione in questi ultimi anni, ovvero il decadimento del tenore di vita precedente come variabile di calcolo. Il testo è ora in esame da altre commissioni prima del voto definitivo.

I cambiamenti proposti sono molteplici:

  • respinta la proposta di inserimento nella legge dei patti prematrimoniali;
  • confermato il superamento del diritto a mantenere il tenore di vita precedente alla separazione, non si deve più tenere conto delle «condizioni dei coniugi», bensì delle «condizioni personali ed economiche in cui i coniugi vengono a trovarsi a seguito della fine del matrimonio». In questo senso si riprende quanto specificato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 18287/2018, ovvero l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex e la sua eventuale impossibilità di procurarseli;
  • altro parametro per il calcolo sarà il comportamento tenuto dai coniugi e il ruolo che questo ha avuto nella cessazione dell’unione;
  • la valutazione della situazione economica partirà dal patrimonio familiare, non più dal solo reddito.
  • valutazione dell’impegno messo nella cura dei figli minori o disabili o non economicamente indipendenti;
  • valutazione della ridotta capacità di reddito per ragioni oggettive;
  • valutazione su quanto l’impegno coniugale abbia influito sulla mancanza di una buona formazione professionale;

Un’importante innovazione riguarda la valutazione se sia momentanea o meno la ridotta capacità dell’ex coniuge di produrre reddito, così da poter ragionare su un assegno divorzile “temporaneo”.
Infine, l’assegno decadrà in caso di nuova unione del richiedente (matrimonio, unione civile, convivenza). In caso di ulteriore separazione, l’assegno divorzile non potrà essere ripristinato.

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Redazione interna sito web giuridica.net

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